Se sono coinvolti gli interessi di una pluralità va esperita la class action

Pubblicato il 06 novembre 2010 Il Tar del Lazio, sede di Roma, con sentenza n. 33190 del 4 novembre, ha dichiarato inammissibile il ricorso presentato da una Onlus che lamentava l’illegittimità del silenzio rifiuto serbato dal Comune di Roma sulla richiesta di adozione degli atti amministrativi necessari a disciplinare le modalità di consultazione delle organizzazioni dei consumatori.

I giudici amministrativi hanno, in particolare, sottolineato come l’utilizzo dell'istituto dell’azione di accertamento sul silenzio-inadempimento ai sensi degli articoli 31 e 117 c.p.a. non è consentito nelle ipotesi in cui l’inerzia dell’Amministrazione pregiudichi “i titolari di interessi giuridicamente rilevanti ed omogenei per una pluralità di utenti e consumatori” per la “violazione di termini o (per la) mancata emanazione di atti amministrativi generali obbligatori e non aventi contenuto normativo”; in questi casi – continua il Tar – è infatti ammessa l’azione contemplata dal Decreto legislativo n. 198/2009 (c.d. class action pubblica) anche se, allo stato, la stessa non sia in concreto ancora proponibile.
Condividi l'articolo
Potrebbe interessarti anche

Prestazione Universale Inps: controlli in arrivo

06/05/2025

Deposito Bilanci 2025: guida Unioncamere con scadenze e istruzioni operative

06/05/2025

Oneri detraibili

06/05/2025

Prima casa, più tempo per vendere l'immobile precedente

06/05/2025

Plusvalenze da criptoattività: tassazione sostitutiva per persone fisiche

06/05/2025

Demansionamento: il risarcimento richiede prova del danno, no ad automatismi

06/05/2025

Ai sensi dell'individuazione delle modalità semplificate per l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei dati personali - Regolamento (UE) n.2016/679 (GDPR)
Questo sito non utilizza alcun cookie di profilazione. Sono invece utilizzati cookie di terze parti legati alla presenza dei "social plugin".

Leggi informativa sulla privacy