Se un cane randagio provoca un incidente stradale, la responsabilità è del Comune

Pubblicato il 13 febbraio 2015 Il Comune è tenuto a rispondere dei danni subiti da un ciclomotorista aggredito da un cane randagio, stante il suo dovere di previsione e controllo del randagismo sul territorio di sua competenza.

E’ quanto ha affermato la Corte di Cassazione, terza sezione civile, n. 2741 depositata il 12 febbraio 2015, in rigetto del ricorso presentato dalla compagnia assicuratrice del predetto Comune.

La società ricorrente, in particolare, si opponeva alla statuizione con cui la Corte territoriale aveva riconosciuto la piena responsabilità del Comune in ordine al sinistro occorso al conducente di un ciclomotore, il quale, alla guida del suo mezzo, si era visto improvvisamente attraversare da un cane randagio.

La Cassazione, nella pronuncia in esame, ha confermato la responsabilità dell’ente pubblico, proprio in base all’ormai consolidato orientamento giurisprudenziale, secondo cui la P.A. è sempre responsabile dei danni riconducibili all’omissione di comportamenti dovuti, i quali costituiscono un limite alla sua attività discrezionale.

E’ per di più sempre tenuta ad adottare un comportamento improntato a diligenza qualificata, quanto all’impiego di accorgimenti idonei ad evitare o ridurre i rischi connessi alle attività ad essa affidate.

E qualora – come nel caso di specie – vi sia una concretizzazione del rischio che il comportamento dovuto tende proprio ad evitare, il nesso di causalità tra la condotta della P.A. ed il danno conseguito, deve dirsi presuntivamente provato.
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