Sentenza non trascritta? Avvocato e cliente si dividono la colpa

Pubblicato il 11 dicembre 2017

Il cliente non può addossare al solo avvocato la responsabilità per il fatto che una sentenza a lui favorevole sia stata trascritta solo dopo due anni.

Anche qualora, infatti, lo stesso avesse conferito espresso mandato in tal senso, resterebbe il fatto che qualunque persona diligente, ai sensi dell’articolo 1176 c.c., non avrebbe atteso due anni prima di decidersi a rivolgersi ad altro professionista.

E’ sulla scorta di questo assunto che è stata confermata dalla Corte di cassazione – ordinanza n. 29325 depositata il 7 dicembre 2017 - la decisione con cui i giudici di merito avevano ritenuto “non scusabile” il fatto che dei clienti di un avvocato avessero atteso due anni prima di trascrivere una sentenza.

Di alcun rilievo, in particolare, è stata considerata la circostanza, dedotta dagli assistiti, secondo cui la sentenza non venne tempestivamente trascritta per renitenza dell’avvocato.

Nella specie, dalla mancata trascrizione della sentenza era derivata l’inopponibilità della medesima al fallimento della società debitrice.

I giudici di merito, in questo contesto, avevano considerato che i clienti dell'avvocato non potessero prendersela unicamente col difensore, a cui era stato riconosciuto un concorso di colpa del 50 %, incombendo anche su di loro, per il restante 50%, una responsabilità, in considerazione del dovere, su di essi incombente, di agire secondo l'ordinaria diligenza.

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