Sentenza nulla senza contraddittorio tra soci di società di persone

Pubblicato il 01 marzo 2010 La Corte di cassazione, nella pronuncia n. 3703 del 2010, ha ribadito l’applicabilità del principio dell’unitarietà dell’accertamento fiscale che sorregge la rettifica delle dichiarazioni Irpef delle società di persone ed associazioni parificate, secondo il quale devono partecipare al giudizio sia la società che i soci della medesima.

Si tratta, pertanto, di una ipotesi di litisconsorzio necessario originario che comporta, qualora la lite sia iniziata per mano di un solo socio, l’integrazione obbligatoria del contraddittorio, in quanto la decisione emessa dal magistrato riguarderà tutti i soggetti coinvolti nella società.

Infatti come affermato nella importante sentenza della medesima Corte del 2008, n. 14815, il ricorso di un socio di società di persone riguarda anche gli altri per il fatto che il riparto degli utili e delle perdite avviene mediante imputazione dei redditi ad ogni socio in base alla sua quota di partecipazione. Il giudice, quindi, di fronte al ricorso presentato da uno solo dei soci della società di persone deve ordinare l’integrazione del contraddittorio. Qualora ciò non sia avvenuto, la sentenza deve intendersi nulla per violazione del principio del contraddittorio.
Condividi l'articolo
Potrebbe interessarti anche

Omaggi di fine anno, regole fiscali per le imprese

27/11/2025

Scadenze fiscali dicembre 2025: acconti, imposte sostitutive, Web Tax

27/11/2025

CCNL Telecomunicazioni - Ipotesi di accordo dell'11/11/2025

27/11/2025

Rivalutazione TFR: per l'imposta sostitutiva, acconto entro il 16 dicembre

27/11/2025

DDL Semplificazioni è legge: staff house, nulla osta, CIG e LOAgri

27/11/2025

Decreto flussi migratori: via libera definitivo. Le novità introdotte

27/11/2025

Ai sensi dell'individuazione delle modalità semplificate per l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei dati personali - Regolamento (UE) n.2016/679 (GDPR)
Questo sito non utilizza alcun cookie di profilazione. Sono invece utilizzati cookie di terze parti legati alla presenza dei "social plugin".

Leggi informativa sulla privacy