Sentenze esenti sotto 1.033 euro

Pubblicato il 22 aprile 2016

Precisazioni ministero Giustizia

L’esenzione dal pagamento dell’imposta di registro riguarda non solo le sentenze emesse in primo grado dal Giudice di pace il cui valore non sia superiore ad euro 1.033 ma anche gli eventuali provvedimenti emessi nei successivi gradi di giudizio.

Registro escluso anche per decisioni Tribunale

E’ quanto precisato dal ministero della Giustizia con nota del 17 marzo 2016 in risposta a diversi quesiti volti a verificare se fosse o meno possibile applicare ai provvedimenti del giudice ordinario, aventi valore non eccedente l’importo di 1.033 euro, l’esenzione dal pagamento dell’imposta di registro previsto dall’articolo 46 della Legge n. 374/1991.

La precisazione del dicastero è stata resa alla luce della sentenza della Corte di cassazione n. 16310/2014 e della risoluzione dell’Agenzia delle entrate n. 97/E del 2014.

Allegati
Condividi l'articolo
Potrebbe interessarti anche

CCNL Carta industria - Ipotesi di accordo del 10/2/2026

13/02/2026

Ccnl Carta industria. Rinnovo

13/02/2026

Fondo Espero: adesione e compilazione Uniemens

13/02/2026

Codice incentivi: clausola anti-delocalizzazione per i nuovi sgravi contributivi

13/02/2026

MLBO e detrazione IVA dei costi di transazione

13/02/2026

Stock option estere e piani azionari: assorbimento nelle retribuzioni convenzionali

13/02/2026

Ai sensi dell'individuazione delle modalità semplificate per l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei dati personali - Regolamento (UE) n.2016/679 (GDPR)
Questo sito non utilizza alcun cookie di profilazione. Sono invece utilizzati cookie di terze parti legati alla presenza dei "social plugin".

Leggi informativa sulla privacy