Senza inerenza niente detrazione Iva per l’impresa

Pubblicato il 14 febbraio 2011 Con la sentenza n. 805 del 14 gennaio 2011, la Cassazione ha chiarito che l’impresa acquirente di un immobile non ha diritto al rimborso dell’Iva assolta a monte se non é soddisfatto il requisito dell’inerenza.

Il caso riguardava un’impresa che aveva acquistato un immobile, lo aveva ristrutturato e vi aveva collocato alcuni beni destinati all’attività ricreativa. Tuttavia, non vi era stato utilizzo diretto dell’immobile ricreativo, ma questo era stato dato in locazione a terzi.

Secondo la Corte, la locazione equivale ad un’operazione per recuperare l’Iva assolta non altrimenti recuperabile. Richiamando l’articolo 19 del Dpr 633/72 - che stabilisce che non basta il possesso della qualifica di imprenditore ma deve essere soddisfatta l’inerenza dei beni o servizi all’attività d’impresa (nel caso in oggetto mai iniziata dall’impresa relativamente al fabbricato), ossia il collegamento funzionale - nella sentenza, i supremi giudici concludono che l’inerenza “non può ... ravvisarsi nell’ipotesi in cui il contribuente abbia detratto, dall’ammontare dell’imposta relativa alle operazioni effettuate, l’Iva pagata per spese di ristrutturazione di locali ed acquisto di attrezzature relative ad una azienda concessa in affitto ad terzo”.
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