L'Aula del Senato, nella seduta del 22 luglio 2025, ha approvato in prima deliberazione il Disegno di legge costituzionale n. 1353 recante norme in materia di ordinamento giurisdizionale e di istituzione della Corte disciplinare.
Il testo, già approvato dalla Camera, torna a Palazzo Montecitorio per la seconda deliberazione.
La riforma, di iniziativa governativa, incide sulla seconda parte della Costituzione, modificando gli articoli 87, 102, 104 e seguenti, con l’obiettivo di ridefinire il sistema di autogoverno della magistratura e il regime disciplinare delle toghe.
Il testo di riforma propone una revisione del Titolo IV della Costituzione con l'intento di separare le carriere dei magistrati requirenti e dei magistrati giudicanti.
Tale separazione comporta la creazione di due distinti organi di autogoverno: il Consiglio superiore della magistratura giudicante e il Consiglio superiore della magistratura requirente.
Entrambi gli organi saranno presieduti dal Presidente della Repubblica e avranno membri di diritto, come il primo Presidente della Corte di Cassazione e il Procuratore generale della Corte di Cassazione.
Gli ulteriori componenti sono estratti a sorte:
Il vice-presidente di ciascun CSM è eletto tra i componenti sorteggiati.
Altra novità significativa è l'istituzione dell'Alta Corte disciplinare, competente per i magistrati ordinari, composta da 15 giudici selezionati attraverso diverse modalità.
La nuova Alta Corte disciplinare, nel dettaglio, sarà così composta:
Il presidente della Corte è eletto tra i membri indicati dal Quirinale e quelli sorteggiati dal Parlamento. I giudici restano in carica per quattro anni, senza possibilità di rinnovo, e il mandato è incompatibile con l’esercizio di altre funzioni pubbliche o professioni forensi.
Funzioni
Le decisioni della Corte potranno essere impugnate soltanto internamente, dinanzi a una composizione diversa della stessa Alta Corte;
Non è previsto il ricorso per Cassazione, come invece garantito dall’art. 111 della Costituzione per i provvedimenti giurisdizionali.
Alla legge ordinaria spetterà:
Il disegno di legge include anche modifiche costituzionali e disposizioni transitorie per l'attuazione delle nuove strutture di autogoverno.
Entro un anno dall’entrata in vigore della riforma, dovranno essere adottati:
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