Separazione simulata, sequestro dei beni confermato

Pubblicato il 15 agosto 2018

La Cassazione ha respinto il ricorso avanzato da un uomo contro l’ordinanza che aveva disposto, nei suoi confronti, il sequestro preventivo, finalizzato alla confisca, delle somme di denaro in sua disponibilità depositate presso vari istituti di credito, da estendersi, in caso di incapienza, sui suoi beni mobili e immobili fino alla concorrenza del valore complessivo di oltre tre milioni di euro, equivalente al profitto dei reati a lui contestati.

Questo, nell’ambito di un procedimento penale in cui il ricorrente era stato chiamato a rispondere di vari reati fiscali.

Tra le condotte a lui imputate quella di aver compiuto atti fraudolenti sui propri beni al fine di sottrarsi al pagamento delle imposte sui redditi: in particolare, gli era stato contestato di aver simulato una separazione consensuale dalla moglie e successivamente di aver fittiziamente alienato a quest'ultima alcune quote di diverse proprietà immobiliari.

Questo al fine di rendere inefficace la procedura di riscossione coattiva intrapresa dall'Agenzia delle Entrate.

La Corte di legittimità – sentenza n. 32504 del 16 luglio 2018 – ha giudicato che i motivi rilevati e le considerazioni svolte dal ricorrente, finalizzate a ribaltare le basi fattuali del giudizio del Tribunale circa la natura fittizia della separazione consensuale, non potessero essere scrutinate nella sede di legittimità, non potendo nemmeno essere prese a base di un giudizio di manifesta irrazionalità della motivazione resa sul punto.

La circostanza che i due coniugi, in realtà, non si erano mai separati è stata considerata, in questo contesto, un dato assodato a livello indiziario da cui non si poteva prescindere.

Condividi l'articolo
Potrebbe interessarti anche

Bonus edilizi e cessione del credito, le nuove regole dal 29 maggio 2024

16/09/2025

Carbon washing: le nuove linee guida CNDCEC-FNC per imprese e commercialisti

16/09/2025

Mobilità dipendenti pubblici e trattamento di fine servizio: cosa c'è da sapere

16/09/2025

Spese pubblicitarie o di rappresentanza? Contano gli obiettivi perseguiti

16/09/2025

Controlli su Enti Terzo settore: regole

16/09/2025

Decreto Coesione: il Bonus ZES Unica può attendere

16/09/2025

Ai sensi dell'individuazione delle modalità semplificate per l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei dati personali - Regolamento (UE) n.2016/679 (GDPR)
Questo sito non utilizza alcun cookie di profilazione. Sono invece utilizzati cookie di terze parti legati alla presenza dei "social plugin".

Leggi informativa sulla privacy