Sequestrabili anche beni acquisiti prima dell'estensione della confisca

Pubblicato il 12 giugno 2015

Il principio di irretroattitivà in materia penale attiene al momento della condotta e non al tempo e alle modalità di acquisizione dei beni destinatari della confisca.

Ed infatti, anche se la confisca per equivalente ha natura eminentemente sanzionatoria e come tale è soggetta al principio di cui all'articolo 2 del Codice penale, la irretroattività va riferita al fatto di reato e non alla data di acquisizione dei beni su cui cade la sanzione.

Nel caso in cui, ossia, l'istituto della confisca per equivalente venga esteso dal legislatore a nuove fattispecie di reato, è vero sì che il medesimo non è applicabile retroattivamente, ossia ai reati commessi anteriormente all'entrata in vigore della legge medesima.

Ma in ogni caso, l'irretroattività – si ripete - riguarda il momento della condotta e non il tempo o le modalità di acquisizione dei beni cosicché, se il reato è commesso dopo la vigenza della norma che estende la confisca nei termini sopra individuati, il sequestro per equivalente può essere sicuramente disposto sui beni in possesso dell'indagato, essendo del tutto irrilevante se quei beni furono acquistati in epoca antecedente alla commissione del reato e, quindi, non abbiano con esso alcuna pertinenzialità.

E' quanto precisato dai giudici di Cassazione nel testo della sentenza n. 24785 dell'11 giugno 2015 pronunciata nell'ambito di un procedimento penale per riciclaggio in cui gli imputati erano stati colpiti dalla misura della confisca per equivalente.

Respinta, in particolare, la doglianza dei ricorrenti secondo cui il sequestro non avrebbe potuto colpire i beni entrati a far parte del proprio patrimonio prima della commissione del reato, ma solo quei beni che erano stati ritenuti costituire il “profitto del reato” ed acquisiti successivamente all'estensione della confisca anche al reato di riciclaggio.

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