Sequestro a incorporante non automatico

Pubblicato il 02 febbraio 2016

Deve escludersi che la confisca (ed il sequestro preventivo ad essa finalizzato) disposta nei confronti di una società che abbia partecipato alla fusione per incorporazione – nella specie trattasi di due istituti bancari in una ipotesi di market abusepossa estendersi automaticamente alla società incorporante solo sulla base della regola civilistica di cui all'art. 2504 bis c.c.

Regola che in tal caso va invece coordinata con i principi volti a tutelare la posizione del terzo in buona fede estraneo al reato perché, se così non fosse, la società incorporante si troverebbe esposta alle conseguenze di natura penale di reati commessi da altri, unicamente in base alla posizione formale di soggetto partecipante alla fusione.

Mala fede e vantaggio dall'illecito

Occorre piuttosto verificare – ai fini dell'estensione del sequestro – la (mancata) buona fede dell'incorporante o se la stessa abbia o meno conseguito dall'illecito un vantaggio o altra apprezzabile utilità.

E' quanto stabilito dalla Corte di Cassazione, quinta sezione penale, con sentenza n. 4064 depositata il 29 gennaio 2016.  

Condividi l'articolo
Potrebbe interessarti anche

Corte dei conti e responsabilità erariale: sì definitivo alla riforma

29/12/2025

Fondo di solidarietà trasporto aereo: più tempo per l’autocertificazione SR85

29/12/2025

Agricoltura: nuova procedura INPS per compartecipazione familiare e piccola colonia

29/12/2025

INPS: da gennaio 2026, il nuovo Portale delle Prestazioni Occasionali

29/12/2025

Artigiani e commercianti, riduzione contributiva 2025: rinuncia

29/12/2025

Portale Unico Associazioni di Categoria: avvio sperimentale e accreditamento

29/12/2025

Ai sensi dell'individuazione delle modalità semplificate per l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei dati personali - Regolamento (UE) n.2016/679 (GDPR)
Questo sito non utilizza alcun cookie di profilazione. Sono invece utilizzati cookie di terze parti legati alla presenza dei "social plugin".

Leggi informativa sulla privacy