Sequestro ex Decreto 231 con fumus delicti allargato

Pubblicato il 11 settembre 2012 La Corte di cassazione, con la sentenza n. 34505 depositata il 10 settembre 2012, ha annullato il provvedimento con cui i giudici di merito avevano disposto il sequestro preventivo, finalizzato alla confisca, di una somma di titolarità di una società, indagata per l’illecito amministrativo di cui all’articolo 25 del Decreto legislativo n. 231/2001, in relazione al reato di corruzione commesso negli interessi della stessa da parte dei vertici societari.

Nel testo della decisione, la Suprema corte ha sottolineato come per l’applicazione della misura del sequestro preventivo, la normativa di cui al Decreto 231 richieda un fumus delicti “allargato” che coincide con il presupposto di gravi indizi dì responsabilità dell'ente, di elementi a carico, cioè, “di natura logica o rappresentativa, anche indiretti, che sebbene non valgono di per sé a dimostrare oltre ogni dubbio l'attribuibilità dell'illecito all'ente con la certezza propria del giudizio di cognizione, tuttavia globalmente apprezzati nella loro consistenza e nella loro concatenazione logica, consentono di fondare, allo stato, una qualificata probabilità di colpevolezza”.
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