Sequestro finalizzato alla confisca: va provato il nesso di pertinenzialità

Pubblicato il 18 novembre 2011 Con la sentenza n. 41399 del 14 novembre 2011, la Corte di cassazione ha confermato il dissequestro disposto dai giudici di merito nei confronti di una somma di denaro pari ad 81mila euro, appartenente ad un imprenditore a carico del quale era in corso un procedimento penale per appropriazione indebita.

Secondo la Suprema corte, in particolare, non era stata fornita alcuna prova dell'esistenza di un nesso di pertinenzialità con il reato contestato tale da giustificare il sequestro finalizzato alla confisca dei conti dell'imprenditore.

Con l'occasione i giudici di legittimità intervengono a precisare il discrimine esistente fra il sequestro finalizzato alla confisca per equivalente rispetto a quello finalizzato alla confisca. Nel primo caso, il sequestro va ammesso “sia allorquando la somma si identifichi proprio in quella che è stata acquisita attraverso l'attività criminosa sia ogni qual volta sussistano indizi per i quali il denaro di provenienza illecita sia stato depositato in banca ovvero investito in titoli, trattandosi di assicurare ciò che proviene dal reato e che si è cercato di occultare”. In presenza di sequestro finalizzato alla confisca, per contro, il sequestro del profitto richiede da una parte che la somma sia dell'imputato, dall'altra anche che la stessa sia pertinente al reato contestato.
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