È stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 16 settembre 2025 il decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze, datato 6 agosto 2025, con cui vengono fissate le percentuali di compensazione IVA applicabili al settore del legno per gli anni 2024 e 2025.
La disciplina delle compensazioni IVA per i produttori agricoli trova fondamento nell’articolo 34 del DPR 633/1972, che stabilisce un regime speciale di detrazione forfetaria. La legge di bilancio 2019 (L. 145/2018, art. 1, comma 662) ha disposto che annualmente fosse emanato un decreto ministeriale al fine di innalzare le percentuali di compensazione per il legno e la legna da ardere, entro il limite massimo di spesa di 1 milione di euro annui.
Negli anni successivi sono stati adottati diversi decreti ministeriali (2019, 2020, 2021 e 2022) che hanno portato la percentuale dal 6% al 6,4%.
Tuttavia, per il 2023 non è stato emanato alcun decreto:
Il decreto MEF del 6 agosto 2025 colma questa lacuna e conferma la percentuale di compensazione IVA al 6,4% per gli anni 2024 e 2025, con riferimento a due categorie di prodotti individuate dalla Tabella A, parte I, allegata al DPR 633/72:
Resta invece escluso il legno rozzo (voce n. 44), che continua a beneficiare della percentuale del 2% fissata dal decreto del 1992.
Il provvedimento è in vigore dal giorno successivo alla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale (dunque dal 17 settembre 2025) e comporta per i produttori agricoli la possibilità di applicare nuovamente il regime più favorevole, garantendo una maggiore coerenza rispetto alle dichiarazioni IVA e offrendo un beneficio economico concreto al settore forestale e della legna da ardere.
A seguire una Tabella che riepiloga le percentuali di compensazione IVA per il legno e i rispettivi decreti attuativi (2019-2025).
Anno | Percentuale di compensazione | Prodotti interessati | Decreto di riferimento |
---|---|---|---|
2019 | 6% | Legna da ardere (n. 43), legno semplicemente squadrato (n. 45) | DM 27 agosto 2019 |
2020 | 6,4% | Legna da ardere (n. 43), legno semplicemente squadrato (n. 45) | DM 5 febbraio 2021 |
2021 | 6,4% | Legna da ardere (n. 43), legno semplicemente squadrato (n. 45) | DM 19 dicembre 2021 |
2022 | 6,4% | Legna da ardere (n. 43), legno semplicemente squadrato (n. 45) | DM 10 ottobre 2022 |
2023 | 2% | Tutte le voci (n. 43, 44, 45) → applicazione ordinaria | Assenza di decreto |
2024 | 6,4% | Legna da ardere (n. 43), legno semplicemente squadrato (n. 45) | DM 6 agosto 2025 |
2025 | 6,4% | Legna da ardere (n. 43), legno semplicemente squadrato (n. 45) | DM 6 agosto 2025 |
NOTA BENE: la voce n. 44 (“legno rozzo, anche scortecciato o semplicemente sgrossato”) resta esclusa dagli incrementi e continua ad applicare la percentuale del 2%, fissata dal decreto del 1992.
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