Con la sentenza n. 1898 del 28 gennaio 2025, le Sezioni Unite civili della Corte di Cassazione hanno affrontato un'importante questione giurisprudenziale, risolvendo il contrasto interpretativo relativo alla natura dell'elemento soggettivo richiesto dall'articolo 2901, primo comma, del Codice Civile per la revocatoria degli atti dispositivi anteriori al sorgere del credito.
L'azione revocatoria, si rammenta, è uno strumento giuridico che consente al creditore di ottenere l'inefficacia di atti di disposizione patrimoniale compiuti dal debitore che possano arrecargli pregiudizio.
La decisione ha chiarito in modo definitivo se, nel caso di atti compiti prima del sorgere del credito, sia sufficiente la semplice consapevolezza del debitore in merito al pregiudizio arrecato al creditore oppure se sia necessario un intento preordinato e fraudolento nella disposizione patrimoniale.
La questione era stata sollevata dalla Terza Sezione Civile della Cassazione, che aveva rilevato l'esistenza di due orientamenti contrastanti nella giurisprudenza di legittimità.
Il primo orientamento, che risultava prevalente, stabiliva che, quando l'atto dispositivo era stato compiuto prima del sorgere del credito, l'azione revocatoria poteva essere accolta solo se il debitore aveva dolosamente preordinato l'atto con l'obiettivo di compromettere il soddisfacimento del futuro credito. In questa prospettiva, non era sufficiente la sola consapevolezza che l'atto avrebbe potuto pregiudicare il creditore, ma occorreva dimostrare che esso fosse stato deliberatamente pianificato con uno scopo fraudolento (dolo specifico). Inoltre, qualora si trattasse di un atto a titolo oneroso, era necessario che anche il terzo acquirente fosse consapevole dell'intento fraudolento del debitore.
L'altro orientamento, invece, sosteneva che, anche nel caso di atti dispositivi anteriori al sorgere del credito, fosse sufficiente la semplice coscienza del debitore circa il pregiudizio arrecato ai creditori (dolo generico), senza che fosse necessaria una consapevole volontà del debitore di pregiudicare le ragioni del creditore. Questa interpretazione avrebbe reso più agevole l'azione revocatoria, poiché avrebbe imposto un onere probatorio meno gravoso per il creditore, il quale non avrebbe dovuto dimostrare un disegno fraudolento specifico, ma solo la coscienza dell'effetto pregiudizievole dell'atto.
La divergenza interpretativa aveva un impatto rilevante non solo sotto il profilo sostanziale, ma anche su quello processuale, incidendo sull'onere probatorio dell'attore in revocatoria. Se si accoglieva la tesi del dolo specifico, il creditore doveva dimostrare la volontà del debitore di arrecare pregiudizio mediante un atto fraudolentemente programmato. Diversamente, nell'ipotesi di dolo generico, la prova si limitava alla consapevolezza del danno arrecato.
Le Sezioni Unite hanno affrontato la questione partendo da un'analisi del testo normativo dell'articolo 2901 del Codice Civile, evidenziando che la disposizione prevede condizioni soggettive diverse a seconda che l'atto dispositivo sia stato compiuto prima o dopo il sorgere del credito.
Letteralmente, il primo comma dell'art. 2901 c.c. dispone che:
Secondo la Corte, il legislatore ha utilizzato due espressioni linguistiche differenti all'interno della stessa norma, attribuendo loro significati distinti: il verbo “conoscere” si riferisce alla semplice presa d'atto del pregiudizio arrecato al creditore, mentre il sostantivo “preordinazione”, rafforzato dall'aggettivo “dolosa”, implica una pianificazione intenzionale e fraudolenta dell'atto in funzione del futuro indebitamento.
L'interpretazione sistematica e letterale della norma ha condotto la Corte a ritenere che l'utilizzo di due espressioni così diverse non possa essere considerato casuale, ma risponda a una precisa volontà del legislatore.
Pertanto, mentre la conoscenza del pregiudizio è sufficiente per la revocatoria degli atti successivi al sorgere del credito, per gli atti anteriori è imprescindibile provare la dolosa preordinazione. Inoltre, nel caso in cui l'atto sia stato compiuto a titolo oneroso, la consapevolezza del terzo acquirente dell'intento fraudolento del debitore è una condizione necessaria per accogliere la domanda di revocatoria.
Sulla base di queste argomentazioni, le Sezioni Unite hanno confermato l'orientamento giurisprudenziale prevalente, affermando che la revocatoria degli atti anteriori al sorgere del credito richiede il dolo specifico e non è sufficiente la mera consapevolezza del debitore.
Di seguito il principio di diritto enunciato dalle Sezioni Unite a soluzione del contrasto rilevato:
Sintesi del caso | La sentenza n. 1898 del 28 gennaio 2025 delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione ha risolto un contrasto giurisprudenziale sulla natura dell'elemento soggettivo richiesto dall’art. 2901 c.c. per la revocatoria di atti dispositivi anteriori al sorgere del credito. |
Questione dibattuta | Si chiedeva se, per la revocatoria di atti dispositivi anteriori al sorgere del credito, fosse sufficiente la mera consapevolezza del debitore sul pregiudizio arrecato al creditore (dolo generico) o se fosse necessaria una dolosa preordinazione dell’atto con finalità fraudolenta (dolo specifico). |
Soluzione della Corte di Cassazione | Le Sezioni Unite hanno stabilito che per la revocatoria di atti anteriori al sorgere del credito è necessario il dolo specifico. Il creditore deve dimostrare che il debitore ha posto in essere l’atto con l'intenzione deliberata di compromettere il soddisfacimento del futuro credito. Inoltre, se l’atto è a titolo oneroso, il terzo acquirente deve essere consapevole dell’intento fraudolento del debitore. |
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