Sezioni Unite: il terzo non può contestare i presupposti della confisca

Pubblicato il 08 settembre 2025

Confisca di prevenzione: il terzo può rivendicare solo l’effettiva titolarità dei beni confiscati, non l’insussistenza dei presupposti applicativi della misura, deducibile soltanto dal proposto.

Sezioni Unite: sulla confisca, il terzo può rivendicare solo la titolarità dei beni

Con la sentenza n. 30355 del 5 settembre 2025, le Sezioni Unite Penali della Corte di Cassazione sono intervenute per dirimere un contrasto giurisprudenziale in materia di confisca di prevenzione.

Il quesito sottoposto agli Ermellini riguardava l’individuazione dell’ambito di legittimazione processuale del terzo intestatario formale di beni confiscati nell’ambito di un procedimento di prevenzione patrimoniale.

Il quesito rimesso alle SU

In particolare, alle Sezioni Unite era stato chiesto:

Se, in caso di confisca di prevenzione avente ad oggetto beni ritenuti fittiziamente intestati a un terzo, quest’ultimo possa rivendicare esclusivamente la titolarità effettiva e la proprietà dei beni ovvero sia legittimato a contestare anche i presupposti sostanziali della misura, quali:

Il contrasto giurisprudenziale, ossia verteva sull’estensione del diritto di difesa del terzo apparente titolare e sulla possibilità per quest’ultimo di agire non solo in chiave proprietaria, ma anche in funzione di contestazione del merito della misura di prevenzione patrimoniale disposta nei confronti del proposto.

La soluzione delle Sezioni Unite  

Le Sezioni Unite hanno fornito una risposta chiara e netta: Il terzo, nei cui confronti è disposta la confisca di prevenzione su beni ritenuti fittiziamente intestati, può rivendicare esclusivamente l’effettiva titolarità dei beni stessi, senza poter dedurre l’insussistenza dei presupposti sostanziali della misura di prevenzione, la cui contestazione spetta unicamente al proposto.

In altri termini, il terzo può proporre opposizione alla confisca solo per dimostrare di essere il reale e legittimo proprietario del bene oggetto di ablazione. Tuttavia, non può contestare – neanche in via incidentale – la valutazione sulla pericolosità sociale del soggetto destinatario della misura di prevenzione, né la sproporzione patrimoniale o la provenienza illecita dei beni confiscati.

Di seguito il principio di diritto formulato dalle Sezioni Unite:

"in caso di confisca di prevenzione avente ad oggetto beni ritenuti fittiziamente intestati a un terzo, quest’ultimo può rivendicare esclusivamente l’effettiva titolarità dei beni confiscati, senza poter prospettare l’insussistenza dei presupposti applicativi della misura, deducibile soltanto dal proposto".

La pronuncia valorizza la centralità del proposto nel procedimento di prevenzione e ribadisce la natura personale della valutazione di pericolosità, non estendibile ai terzi che, pur formalmente intestatari di beni, non siano parte dell’accertamento sulla pericolosità.

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