Sezioni Unite: revocazione contro la confisca per pericolosità generica

Pubblicato il 21 dicembre 2021

Quale rimedio che può essere esperito contro il provvedimento di confisca fondato sulla pericolosità generica?

All'interrogativo hanno dato risposta le Sezioni Unite penali di Cassazione, per come si apprende dalla nota di informazione provvisoria n. 21 del 16 dicembre 2021.

A seguito della sopravvenuta sentenza della Corte costituzionale n. 24/2019 - si legge nella nota - laddove si intenda far valere il difetto originario dei presupposti della misura disposta ai sensi dell'art. 1, comma 1, lettera a) del Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, il rimedio esperibile è la richiesta di revocazione di cui all'art. 28 del medesimo Codice (D. Lgs. n. 159/2011).

Con la pronuncia richiamata - si rammenta - la Consulta ha dichiarato l'illegittimità costituzionale delle previsioni che consentono di applicare le misure di prevenzione della sorveglianza speciale, con o senza obbligo o divieto di soggiorno, del sequestro e della confisca, ai soggetti “che debbano ritenersi, sulla base di elementi di fatto, abitualmente dediti a traffici delittuosi”.

Questo, in considerazione della valutazione di eccessiva genericità dei potenziali destinatari delle disposizioni censurate, atteso che l’espressione “traffici delittuosi” non sarebbe in grado di indicare, con sufficiente precisione, quali comportamenti criminosi possano dar luogo all’applicazione della sorveglianza speciale o della confisca dei beni.

E ciò in violazione del principio di legalità, ai sensi del quale ogni misura restrittiva della libertà personale o della proprietà dell’individuo deve essere fondata su di una legge che ne determini con precisione i presupposti di applicazione.

Nell'informazione provvisoria, altresì, vengono fornite precisazioni relative all'ipotesi in cui la Corte di cassazione sia investita del ricorso  in materia di confisca di prevenzione definitiva, adottata in relazione alle predette ipotesi di  pericolosità generica.

Secondo le SSUU, la Suprema corte, in detti casi, è tenuta all'annullamento, senza rinvio, della sola misura fondata, in via esclusiva, sull'ipotesi di cui all'art. 1, comma 1, lettera a) del Codice antimafia.

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