Sezioni unite: sostituzione della pena detentiva con quella pecuniaria anche per gli indigenti

Pubblicato il 01 luglio 2010
Per le Sezioni unite penali di Cassazione – sentenza n. 24476 del 30 giugno 2010 - la pena detentiva può essere sostituita con quella pecuniaria, a norma dell'articolo 58 della legge 24 novembre 1981 n. 689, anche qualora la condanna sia stata inflitta a persona in condizioni economiche disagiate; ed infatti, la presunzione di inadempimento, ostativa alla detta sostituzione, deve essere interpretata come riferita soltanto alle pene sostitutive di quella detentiva che siano accompagnate da prescrizioni come la semidetenzione o la libertà controllata, ma non alla pena pecuniaria sostitutiva che sia stata comminata senza alcuna prescrizione particolare. 

Una diversa interpretazione che consideri le condizioni di indigenza come ostative all'applicazione delle sanzioni pecuniarie sostitutive introdurrebbe – continua la Corte - una disparità di trattamento, fondata sul reddito, tra cittadini che si trovano in condizioni analoghe. Si tratterebbe, quindi, “di precludere in assoluto a una determinata categoria di cittadini l'applicazione di una norma favorevole, mentre la pena pecuniaria, anche se sostitutiva di una pena detentiva, proprio attraverso l'istituto della rateizzazione può essere " personalizzata" e resa più aderente al principio di uguaglianza”.
Condividi l'articolo
Potrebbe interessarti anche

Passaggi di ruolo: come gestirli nell'era della trasformazione digitale

04/07/2025

Abuso d’ufficio: per la Corte costituzionale l’abrogazione è legittima

04/07/2025

Sicurezza sociale: accordo Italia-Moldova

04/07/2025

Precompilata, regole per spese sanitarie e veterinarie

04/07/2025

Procura alle liti in lingua straniera valida per le Sezioni Unite

04/07/2025

Sicurezza sul lavoro: più malattie, infortuni in itinere e decessi tra studenti

04/07/2025

Ai sensi dell'individuazione delle modalità semplificate per l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei dati personali - Regolamento (UE) n.2016/679 (GDPR)
Questo sito non utilizza alcun cookie di profilazione. Sono invece utilizzati cookie di terze parti legati alla presenza dei "social plugin".

Leggi informativa sulla privacy