Le Sezioni Unite civili di Cassazione si sono pronunciate su una questione di massima di particolare importanza in materia di assicurazione della responsabilità civile con clausole "on claims made basis”.
Il modello di questa assicurazione, che – hanno ricordato gli Ermellini nella sentenza n. 22437 del 24 settembre 2018 - è finalizzato ad indennizzare il rischio dell'impoverimento del patrimonio dell'assicurato a seguito di un sinistro, inteso come accadimento materiale, “è partecipe” del tipo dell'assicurazione contro i danni, quale deroga consentita al primo comma dell'articolo 1917 del Codice civile, non incidendo sulla funzione assicurativa il meccanismo di operatività della polizza legato alla richiesta risarcitoria del terzo danneggiato comunicata all'assicuratore.
Lo stesso, ciò posto, non richiede, rispetto al singolo contratto di assicurazione, un test di meritevolezza degli interessi perseguiti dalle parti.
Tuttavia, la tutela invocabile dal contraente assicurato può investire, in termini di effettività, diversi piani, dalla fase che precede la conclusione del contratto sino a quella dell'attuazione del rapporto, con attivazione dei rimedi pertinenti ai profili implicati.
Esemplificando, è possibile riconoscere:
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