Il Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali, con notizia del 20 agosto 2025, ha comunicato sul proprio sito istituzionale l'esaurimento delle risorse stanziate per l’anno 2024 sul Fondo Sociale per Occupazione e Formazione, in ottemperanza a quanto stabilito dai decreti miniteriali 27 settembre 2017, n. 2 e 30 settembre 2019, n. 278 e dalla circolare del ministero stesso 22 novembre 2017, n. 18, par. 2.
Tali risorse erano finalizzate a finanziare lo sgravio contributivo in favore delle aziende che hanno presentato regolare istanza dal 30 novembre 2024 al 10 dicembre 2024, collocate utilmente nella relativa graduatoria e alle quali è stato notificato il relativo decreto direttoriale di ammissione al beneficio.
Si ricorda che il Ministero del Lavoro, con notizia del 9 ottobre 2024, aveva annunciato l'apertura della finestra temporale per la richiesta di fruizione dello sgravio contributivo relativo al 2024, destinato alle aziende che hanno stipulato o hanno in corso contratti di solidarietà industriali.
Con la circolare 20 maggio 2024, n. 66, l’Istituto Previdenziale ha fornito le istruzioni operative per la fruizione delle riduzioni contributive connesse ai contratti di solidarietà in favore delle aziende ammesse allo sgravio secondo i decreti direttoriali adottati dal Ministero del Lavoro. La riduzione è prevista dall’articolo 6 del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito nella legge 28 novembre 1996, n. 608, sulla base delle risorse stanziate nell’anno 2022.
Per il 2022, sono destinatarie della riduzione contributiva le imprese che:
Lo sgravio contributivo previsto è del 35% per ciascun lavoratore interessato da una riduzione dell'orario di lavoro superiore al 20%, applicabile per l'intera durata del contratto di solidarietà, e comunque per un periodo non superiore a 24 mesi nell'arco di un quinquennio mobile.
ATTENZIONE: Il beneficio contributivo non è cumulabile con altre agevolazioni contributive esistenti, fatta eccezione per l'esonero noto come "Decontribuzione Sud".
L’applicativo web per l’invio della domanda è operativo dal 2 novembre al 10 dicembre di ogni anno, consentendo la pre-compilazione delle istanze. L'accesso può essere effettuato tramite il sito ufficiale del Ministero del Lavoro, nella sezione “Decontribuzione contratti di solidarietà industriali” o, in alternativa, direttamente dalla pagina “Servizi lavoro”.
I soggetti interessati devono inoltrare le richieste previa autenticazione digitale con SPID o CIE.
A partire dall’annualità 2021, il pagamento dell’imposta di bollo deve essere effettuato esclusivamente tramite il sistema “PagoPA”, utilizzando la funzione integrata dell'applicativo.
Si precisa che l'invio della domanda non sarà possibile nel periodo compreso tra il 30 novembre e il 10 dicembre, qualora il pagamento dell’imposta di bollo non sia stato correttamente completato tramite “PagoPA”.
NOTA BENE: Lo sgravio contributivo deve essere richiesto con un'unica domanda per ogni accordo di solidarietà, coprendo l'intero periodo di riduzione oraria previsto. Nel caso di accordi di solidarietà diversi, anche se consecutivi, il beneficio deve essere richiesto con domande separate, ciascuna riferita al periodo di riduzione oraria del singolo accordo.
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