Sgravio contributo confermato all’11,50% per il settore edile

Pubblicato il 01 settembre 2012 L’articolo 29 del DL n. 244/1995, convertito con modificazioni dalla legge 8 agosto 1995 n. 341, prevede che ogni anno il Ministero del lavoro e delle politiche sociali confermi o ridetermini lo sgravio contributivo per il settore edile. E’ previsto, inoltre, che se entro il 31 luglio non intervenga il decreto ministeriale, venga applicata la riduzione determinata per l’anno precedente.

Dal momento che quest’anno il suddetto termine è trascorso senza alcun nuovo intervento ministeriale, le aziende edili (industriali e artigiane) possono comunque continuare ad applicare lo sgravio nella misura prevista per l’anno precedente, pari a all’11,50 per cento.

Il beneficio si applica alle contribuzioni che non riguardino il Fondo pensioni lavoratori dipendenti (33%) e riguarda solo gli operai occupati con un orario di lavoro di 40 ore settimanali.

Lo sgravio è applicabile per i periodi di paga da gennaio a dicembre 2012, mediante i codici istituiti per il recupero degli arretrati e per il godimento corrente (codice causale “L206” e “L207”).

L’inoltro dell’istanza dovrà avvenire esclusivamente con la modalità telematica ed è possibile a partire dal 31 agosto 2012.

Il diritto e la misura dello sgravio si consolideranno definitivamente entro il 15 dicembre, data entro cui dovrebbe essere emanato il relativo decreto ministeriale. Se entro tale data il decreto non arrivasse, le aziende saranno tenute alla restituzione del beneficio; mentre, se fosse fissata una percentuale diversa rispetto a quella dello scorso anno del l'11,50%, le differenze (a credito o a debito) saranno oggetto di conguaglio.

A darne notizia è il messaggio Inps n. 14113 del 31 agosto 2011.
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