Sì alle ringhiere sul lastrico, se non alterano la destinazione comune

Pubblicato il 30 giugno 2017

Il singolo condomino può servirsi della cosa comune per fini esclusivamente propri, traendone ogni possibile utilità, purché entro i seguenti limiti: il divieto di alterare la destinazione comune; l’obbligo di consentire un uso paritetico agli altri condomini.

E’ quanto ha ricordato la Corte di Cassazione, sesta sezione civile, accogliendo il ricorso di una condomina, che era stata condannata a rimuovere ringhiere, fioriere ed altre mobilie poste sul lastrico di proprietà condominiale.

Orbene la Corte Suprema ha nella specie confermato che la trasformazione, da parte della ricorrente, di una finestra in porta – finestra per accedere al lastrico e l’istallazione su di esso di una ringhiera con posizionamento di fioriere ed altre attrezzature da giardino, non abbia trasformato la destinazione del bene comune al punto da renderlo di uso esclusivo della stessa condomina, con conseguente privazione dell’utilizzo da parte degli altri.

Uso del bene comune, non necessariamente è lesione dei diritti altrui

In proposito gli Ermellini – con ordinanza n. 16260 del 28 giugno 2017 - hanno affermato che i rapporti condominiali sono improntati al principio di solidarietà, e che il più ampio uso del bene comune da parte di un singolo condomino, non configura ex sé una lesione o menomazione dei diritti degli altri partecipanti, ove, ad esempio, esso trovi giustificazione nella conformazione strutturale del fabbricato. Esattamente come nel caso de quo, laddove i lavori in questione sono stati effettuati sul lastrico solare, al quale è possibile accedere solo dagli appartamenti di proprietà esclusiva posti all’ultimo piano (fra cui quello della condomina ricorrente).

Condividi l'articolo
Potrebbe interessarti anche

CCNL Attività ferroviarie - Verbale di accordo del 30/7/2025

08/08/2025

CCNl Enti di sviluppo industriale - Stesura dell'1/8/2025

08/08/2025

Ccnl Consorzi ed Enti di Sviluppo industriale. Rinnovo

08/08/2025

Ccnl Attività ferroviarie. Rateizzazione una tantum

08/08/2025

Contributi ferie non godute: versamento entro il 20 agosto

08/08/2025

Congedo di paternità obbligatorio: anche alla madre intenzionale dal 24 luglio

08/08/2025

Ai sensi dell'individuazione delle modalità semplificate per l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei dati personali - Regolamento (UE) n.2016/679 (GDPR)
Questo sito non utilizza alcun cookie di profilazione. Sono invece utilizzati cookie di terze parti legati alla presenza dei "social plugin".

Leggi informativa sulla privacy