Indennizzo da ritardo, se il vettore eccede nei controlli

Pubblicato il 08 maggio 2017

Anche se la collisione tra un aereo ed un volatile costituisce circostanza eccezionale – dunque non imputabile al vettore – quest’ultimo non è comunque esonerato dal pagamento di un indennizzo ai passeggeri, qualora, per far fronte alla circostanza (pur eccezionale), esegua controlli oltre quelli necessari ed accumuli, di conseguenza, un ritardo superiore a tre ore.

A chiarirlo, la Corte di Giustizia europea, terza sezione, chiamata a pronunciarsi in via pregiudiziale sull'interpretazione del Regolamento CE n. 261/2004, che istituisce regole comuni in materia di compensazione ed assistenza ai passeggeri in caso di negato imbarco, di cancellazione del volo o di ritardo prolungato.

Circostanza eccezionale non esclude responsabilità da ritardo

Sussiste nella specie la responsabilità del vettore – secondo i giudici europei con sentenza del 4 maggio 2017, C 315/2015 – tenuto dunque a corrispondere l’indennizzo ai passeggeri, per aver quest’ultimo fatto ricorso ad un esperto di sua scelta al fine di effettuare nuovamente verifiche di sicurezza richieste dalla collisione dell’aereo con un volatile, dopo che tuttavia dette verifiche erano state già effettuate da un esperto autorizzato secondo la normativa applicabile (così provocando ai passeggeri medesimi un ritardo ingiustificato).

 

 

Condividi l'articolo
Potrebbe interessarti anche

Bando ISI 2025: dall'Inail 600 milioni di euro a fondo perduto per la sicurezza

19/12/2025

Inail: nuove funzionalità per l'accesso agli atti

19/12/2025

Terzo settore: aggiornate le Norme di comportamento degli organi di controllo

19/12/2025

Prelievo erariale unico: compilazione modello F24 Accise

19/12/2025

Licenziamento per GMO dopo riorganizzazione aziendale con AI: legittimo

19/12/2025

5 per mille Onlus: elenchi 2025 pubblicati e nuove regole 2026

19/12/2025

Ai sensi dell'individuazione delle modalità semplificate per l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei dati personali - Regolamento (UE) n.2016/679 (GDPR)
Questo sito non utilizza alcun cookie di profilazione. Sono invece utilizzati cookie di terze parti legati alla presenza dei "social plugin".

Leggi informativa sulla privacy