Si può assumere dalle liste di mobilità anche prima che siano decorsi sei mesi dal trasferimento di azienda

Pubblicato il 07 giugno 2013 Il datore di lavoro può usufruire dei benefici previsti ex lege per l’assunzione di lavoratori iscritti nelle liste di mobilità se ricorrono due presupposti: l’azienda che colloca in mobilità e quella che assume devono essere effettivamente distinte; le due imprese non devono avere rapporti di collegamento o assetti proprietari comuni. Secondo le indicazioni del Ministero del Lavoro, in caso di cessione del ramo di azienda preceduta da licenziamenti da parte della cedente, la cessionaria potrà assumere i dipendenti cessati usufruendo delle agevolazioni previste per i lavoratori iscritti nelle liste di mobilità solo laddove siano intercorsi almeno 6 mesi dalla cessazione dei rapporti. Sebbene la giurisprudenza sul punto sia ondivaga, di recente la S.C. ha ritenuto che in caso di cessione di ramo di azienda, se si configura una realtà produttiva con fisionomia nuova ed autentica, è possibile usufruire degli sgravi contributivi anche prima del decorso dei 6 mesi.
Condividi l'articolo
Potrebbe interessarti anche

Agevolazione ambientale: errore per incertezza normativa emendabile

10/09/2025

Costi da lite? Solo se sono certi

10/09/2025

Data Act: al via le nuove regole UE per l’accesso equo ai dati

10/09/2025

Fringe benefit auto aziendali: optional a carico del dipendente. Quale trattamento fiscale?

10/09/2025

Finanziamenti SIMEST 2025 per la transizione digitale anche alle imprese non esportatrici

10/09/2025

Tavolo sicurezza, ultimi interventi sul decreto legge in corso di emanazione

10/09/2025

Ai sensi dell'individuazione delle modalità semplificate per l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei dati personali - Regolamento (UE) n.2016/679 (GDPR)
Questo sito non utilizza alcun cookie di profilazione. Sono invece utilizzati cookie di terze parti legati alla presenza dei "social plugin".

Leggi informativa sulla privacy