Si può assumere dalle liste di mobilità anche prima che siano decorsi sei mesi dal trasferimento di azienda

Pubblicato il 07 giugno 2013 Il datore di lavoro può usufruire dei benefici previsti ex lege per l’assunzione di lavoratori iscritti nelle liste di mobilità se ricorrono due presupposti: l’azienda che colloca in mobilità e quella che assume devono essere effettivamente distinte; le due imprese non devono avere rapporti di collegamento o assetti proprietari comuni. Secondo le indicazioni del Ministero del Lavoro, in caso di cessione del ramo di azienda preceduta da licenziamenti da parte della cedente, la cessionaria potrà assumere i dipendenti cessati usufruendo delle agevolazioni previste per i lavoratori iscritti nelle liste di mobilità solo laddove siano intercorsi almeno 6 mesi dalla cessazione dei rapporti. Sebbene la giurisprudenza sul punto sia ondivaga, di recente la S.C. ha ritenuto che in caso di cessione di ramo di azienda, se si configura una realtà produttiva con fisionomia nuova ed autentica, è possibile usufruire degli sgravi contributivi anche prima del decorso dei 6 mesi.
Condividi l'articolo
Potrebbe interessarti anche

Cambio del luogo di lavoro e legge applicabile: i chiarimenti della CGUE

12/12/2025

INAIL: dal 2026, assegno di incollocabilità fino a 67 anni

12/12/2025

Cndcec: chiarimenti su obbligo formativo in materia di antiriciclaggio

12/12/2025

Gestione rifiuti e TARI: esclusa l’aliquota ridotta per la tariffa

12/12/2025

Contributi 2025 per eventi sportivi: requisiti e scadenze per ASD e SSD

12/12/2025

Esportazione rottami metallici extra-UE: nuova piattaforma digitale dal 15 dicembre

12/12/2025

Ai sensi dell'individuazione delle modalità semplificate per l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei dati personali - Regolamento (UE) n.2016/679 (GDPR)
Questo sito non utilizza alcun cookie di profilazione. Sono invece utilizzati cookie di terze parti legati alla presenza dei "social plugin".

Leggi informativa sulla privacy