Sicurezza. Aggiornamento del formatore-docente

Pubblicato il 04 novembre 2015

A seguito di richiesta di chiarimenti, la Commissione per gli interpelli in materia di sicurezza del Ministero del Lavoro, con la risposta all’interpello n. 9 del 2 novembre 2015, ha ricordato che il D.I. 6 marzo 2013 stabilisce l'obbligo di aggiornamento professionale, con cadenza triennale, per il formatore-docente.

Il triennio decorre:

L'obbligo di aggiornamento si articola in due diverse modalità, il formatore-docente è tenuto alternativamente:

Chiarisce in merito la Commissione che, con il termine “alternativamente” il legislatore ha inteso dare la possibilità al formatore-docente di scegliere liberamente la tipologia di aggiornamento più confacente alla propria figura e non ha, invece, inteso che le due modalità vadano alternate nei consecutivi trienni ovvero per tre anni solo docenza e per i tre anni successivi solo corsi di aggiornamento e convegni.

Condividi l'articolo
Potrebbe interessarti anche

Visite mediche di controllo: nuove funzionalità dall'Inps

16/05/2025

Pensione di vecchiaia con 15 anni di contributi con le deroghe Amato

16/05/2025

Comunicazione e denuncia di Infortunio: nuovi applicativi dal 23 maggio

16/05/2025

Autoimpiego nei settori strategici in GU: doppio bonus per i giovani

16/05/2025

Ecobonus: omessa comunicazione a ENEA? La detrazione rimane

16/05/2025

Bonus investimenti 4.0 2025: modello aggiornato per prenotare il tax credit

16/05/2025

Ai sensi dell'individuazione delle modalità semplificate per l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei dati personali - Regolamento (UE) n.2016/679 (GDPR)
Questo sito non utilizza alcun cookie di profilazione. Sono invece utilizzati cookie di terze parti legati alla presenza dei "social plugin".

Leggi informativa sulla privacy