Sicurezza. Aggiornamento del formatore-docente

Pubblicato il 04 novembre 2015

A seguito di richiesta di chiarimenti, la Commissione per gli interpelli in materia di sicurezza del Ministero del Lavoro, con la risposta all’interpello n. 9 del 2 novembre 2015, ha ricordato che il D.I. 6 marzo 2013 stabilisce l'obbligo di aggiornamento professionale, con cadenza triennale, per il formatore-docente.

Il triennio decorre:

L'obbligo di aggiornamento si articola in due diverse modalità, il formatore-docente è tenuto alternativamente:

Chiarisce in merito la Commissione che, con il termine “alternativamente” il legislatore ha inteso dare la possibilità al formatore-docente di scegliere liberamente la tipologia di aggiornamento più confacente alla propria figura e non ha, invece, inteso che le due modalità vadano alternate nei consecutivi trienni ovvero per tre anni solo docenza e per i tre anni successivi solo corsi di aggiornamento e convegni.

Condividi l'articolo
Potrebbe interessarti anche

Legge annuale PMI: sì al part-time agevolato. Costi e benefici

06/02/2026

Trasparenza retributiva e parità salariale: cosa prevede il decreto approvato in CDM

06/02/2026

Inps, trascinamento delle giornate in agricoltura: adempimenti e scadenze

06/02/2026

TFR e Fondo di Tesoreria: obblighi contributivi e soglie occupazionali. Le istruzioni

06/02/2026

Sicurezza, ok del Governo: stretta su manifestazioni, armi e violenza giovanile

06/02/2026

CCNL Occhiali industria - Ipotesi di accordo del 30/1/2026

06/02/2026

Ai sensi dell'individuazione delle modalità semplificate per l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei dati personali - Regolamento (UE) n.2016/679 (GDPR)
Questo sito non utilizza alcun cookie di profilazione. Sono invece utilizzati cookie di terze parti legati alla presenza dei "social plugin".

Leggi informativa sulla privacy