Sicurezza sul lavoro. La formazione del lavoratore va correlata alla valutazione dei rischi

Pubblicato il 26 giugno 2015

La Commissione in materia di salute e sicurezza nel lavoro, con la risposta all’interpello n. 4 del 24 giugno 2015, ha risposto all'Associazione Nazionale Costruttori Edili, la quale ha chiesto un parere in merito alla formazione prevista dall'art. 37, D.Lgs. n. 81/2008, nonché alla valutazione dei rischi specifici delle mansioni, nel caso in cui un lavoratore in possesso di formazione per lo svolgimento di una determinata attività sia adibito allo svolgimento di singole particolari mansioni, che tradizionalmente, e anche in base alla classificazione Istat-Isfol, costituiscono compiti o attività specifiche ricompresi nell’attività principale per la quale sia stata erogata la formazione stessa.

Specifica la Commissione che l'adeguatezza della formazione per ciascun lavoratore è correlata alla valutazione dei rischi e deve essere periodicamente ripetuta in relazione all'evoluzione o all'insorgenza di nuovi rischi.

Pertanto, nel caso in cui un lavoratore in possesso di formazione per lo svolgimento di una determinata attività venga adibito allo svolgimento di singole particolari mansioni, ricomprese nell'attività principale per la quale sia stata erogata la formazione, la stessa può essere riconosciuta valida solo se all'interno del percorso formativo i rischi specifici, relativi alle particolari mansioni, siano stati adeguatamente trattati.

In ogni caso qualora i compiti affidati ad un lavoratore lo espongano di fatto a rischi diversi ed ulteriori rispetto a quelli che siano già stati oggetto di valutazione e di conseguente formazione, saranno necessarie sia una nuova valutazione dei rischi che una correlata formazione integrativa.

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