La causa di estinzione dei reati contravvenzionali in materia di igiene e sicurezza sul lavoro opera solo quando il datore di lavoro, oltre ad aver eliminato entro il termine prescritto tutte le violazioni accertate, provvede anche a pagare, entro i successivi 30 giorni, la somma dovuta a titolo di oblazione amministrativa.
La Corte di Cassazione, Sezione Terza Penale, con sentenza n. 37776 depositata il 20 novembre 2025, ha annullato con rinvio la sentenza del Tribunale di Catanzaro che aveva assolto un datore di lavoro accusato di violazioni in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro.
La pronuncia costituisce un chiarimento sull’applicazione dell’articolo 24 del Decreto Legislativo n. 758 del 1994, relativo al regime di estinzione delle contravvenzioni mediante adempimento delle prescrizioni e pagamento dell’oblazione amministrativa.
Il procedimento in esame ha ad oggetto il sistema sanzionatorio previsto dal Decreto Legislativo n. 81 del 2008 (Testo unico sulla sicurezza sul lavoro), che attribuisce al datore di lavoro specifici obblighi di prevenzione, protezione e tutela dell’integrità fisica dei lavoratori.
Le contravvenzioni accertate dagli organi ispettivi possono essere estinte attraverso la procedura prevista dal Decreto Legislativo n. 758 del 1994.
L’imputazione traeva origine da una visita ispettiva effettuata il 17 settembre 2021, nel corso della quale erano state rilevate violazioni in materia di sicurezza a carico del legale rappresentante di una società.
Le criticità riscontrate riguardavano l’omissione di interventi necessari a garantire la sicurezza dei dipendenti nell’ambiente di lavoro.
Le violazioni contestate
L’imputato era accusato della violazione dell’articolo 159, comma 2, lettera c), del Decreto Legislativo n. 81 del 2008, disposizione che sanziona penalmente l’inosservanza di prescrizioni inerenti alla sicurezza nei luoghi di lavoro.
In particolare, nel caso di specie, le contestazioni riguardavano il mancato rispetto degli obblighi previsti dagli articoli 96 e 97 del medesimo decreto, tra i quali rientrano l’adozione delle misure di prevenzione relative alla logistica di cantiere, la corretta gestione degli accessi e della recinzione del cantiere, l’ordinato stoccaggio dei materiali, l’attuazione delle condizioni di sicurezza operative e, più in generale, l’obbligo del datore di lavoro di vigilare sull’effettiva applicazione delle disposizioni del piano di sicurezza e coordinamento.
L’adempimento delle prescrizioni e la decisione di assoluzione
Una seconda verifica ispettiva, avvenuta il 28 settembre 2021, aveva accertato che il datore di lavoro aveva ottemperato alle prescrizioni impartite.
Il Tribunale aveva ritenuto tale condotta sufficiente a dimostrare l’assenza di volontà di violare la normativa e aveva assolto l’imputato per “insussistenza del fatto”.
Il Procuratore generale presso la Corte di appello di Catanzaro ha impugnato la sentenza ritenendo che il Tribunale non avesse applicato correttamente l’articolo 24 del Decreto Legislativo n. 758 del 1994.
Perché il solo adempimento delle prescrizioni non estingue il reato
Secondo la Procura, la sola rimozione delle irregolarità non è sufficiente a estinguere il reato contravvenzionale. La legge richiede infatti un ulteriore adempimento: il pagamento dell’oblazione amministrativa nel termine di trenta giorni dall’accertamento dell’ottemperanza.
Il pagamento dell’oblazione - ha evidenziato la ricorrente - rappresenta un elemento essenziale della procedura estintiva.
La Corte di Cassazione ha ritenuto fondato il ricorso della Procura generale, individuando diversi profili di illegittimità nella decisione del Tribunale di Catanzaro.
La Suprema Corte, in primo luogo, ha ricordato che, per le contravvenzioni in materia di sicurezza sul lavoro — tra cui quelle disciplinate dagli articoli 159, comma 2, lettera c), e 87, comma 2, lettera c), del Decreto Legislativo n. 81 del 2008 — l’ordinamento prevede un particolare meccanismo di estinzione del reato.
Tale meccanismo si articola in due fasi autonome e consecutive:
Commistione tra rimozione delle violazioni e accertamento elemento soggettivo
Secondo la Corte, il Tribunale aveva confuso i presupposti del meccanismo estintivo con la valutazione dell’elemento soggettivo del reato.
La sentenza di merito, infatti, aveva ritenuto che il completamento delle prescrizioni dimostrasse la mancanza di volontà dell’imputato di porsi in contrasto con la normativa, giungendo così alla pronuncia assolutoria.
La Cassazione, per contro, ha osservato che tale impostazione è giuridicamente errata, poiché l’adempimento delle prescrizioni non incide sulla volontarietà dell’azione o dell’omissione, che rappresenta l’unico elemento soggettivo richiesto per le contravvenzioni.
L’eventuale rimozione delle irregolarità costituisce un comportamento successivo alla consumazione del reato e non è idonea a escluderne la sussistenza.
Incongruità della formula assolutoria “perché il fatto non sussiste”
La Corte ha rilevato inoltre che la formula assolutoria utilizzata dal Tribunale (“perché il fatto non sussiste”) risultava incongrua.
Il reato omissivo contestato all’imputato era già pienamente integrato al momento dell’omissione, cioè quando non erano state adottate le misure necessarie a tutelare la sicurezza dei lavoratori.
Le condotte successive — come l’adempimento delle prescrizioni — non potevano cancellare la pregressa esistenza del fatto tipico.
Qualora si fosse voluto valutare l’assenza dell’elemento soggettivo, la formula corretta sarebbe stata, semmai, “perché il fatto non costituisce reato”.
Tuttavia, anche questa ipotesi non sarebbe stata sostenibile nel caso di specie.
Mancata considerazione del pagamento dell’oblazione
Nella sentenza impugnata, a ben vedere, non vi era alcun riferimento all’avvenuto pagamento dell’oblazione amministrativa.
Questo elemento era invece decisivo: senza il versamento della somma prevista, la procedura estintiva prevista dall’articolo 24 del Decreto Legislativo n. 758 del 1994 non può ritenersi completata.
Il Tribunale, basandosi esclusivamente sull’avvenuta eliminazione delle violazioni, aveva attribuito un effetto estintivo a una condotta che, in realtà, rappresentava solo una delle due condizioni richieste dalla legge.
La Corte di cassazione, in conclusione, ha rilevato plurimi vizi di diritto e ha ritenuto che la sentenza fosse stata pronunciata sulla base di un’errata applicazione della normativa in materia di sicurezza sul lavoro e del regime estintivo previsto dal Decreto Legislativo n. 758 del 1994.
Il nuovo giudizio davanti al Tribunale di Catanzaro
In ragione di tali vizi, la Cassazione ha disposto l’annullamento con rinvio al Tribunale di Catanzaro, che dovrà pronunciarsi nuovamente sulla vicenda in diversa composizione.
| Sintesi del caso | Il Tribunale di Catanzaro aveva assolto il datore di lavoro imputato per violazioni in materia di sicurezza sul lavoro (art. 159, comma 2, lett. c, D.Lgs. 81/2008), ritenendo che l’adempimento delle prescrizioni impartite dall’organo di vigilanza dimostrasse l’assenza di volontà di violare la normativa. L’accertamento delle violazioni risale al 17 settembre 2021, con verifica positiva dell’adempimento il 28 settembre 2021. |
| Questione dibattuta | Se il solo adempimento delle prescrizioni impartite dagli ispettori sia sufficiente a estinguere la contravvenzione o legittimare l’assoluzione, anche in assenza del pagamento della somma dovuta ai sensi dell’art. 24 del D.Lgs. 758/1994. Esame anche dell’errata applicazione della formula assolutoria “perché il fatto non sussiste”. |
| Soluzione della Corte di Cassazione | La Cassazione ha annullato la sentenza: l’estinzione del reato richiede due adempimenti cumulativi e inscindibili: (1) eliminazione delle violazioni nel termine, e (2) pagamento dell’importo dovuto entro 30 giorni. Senza il pagamento, la contravvenzione non si estingue. L’adempimento delle prescrizioni non elimina il reato, già perfezionato al momento dell’omissione. Il Tribunale ha confuso condotte riparatorie con elementi costitutivi del reato. Rinvio al Tribunale di Catanzaro in diversa composizione. |
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