L’obbligo di vigilanza che spetta al preposto in materia di sicurezza sul lavoro non può limitarsi alla mera trasmissione di ordini, ma deve tradursi in un’attività di controllo concreto e costante.
Con la sentenza n. 32520 depositata il 1° ottobre 2025, la Corte di Cassazione, Sezione Quarta Penale, ha confermato la condanna penale di un preposto e capo cantiere per omessa vigilanza sulle misure di sicurezza durante l’esecuzione di lavori edili.
La pronuncia ribadisce i principi in tema di posizione di garanzia del preposto e chiarisce i limiti entro i quali il comportamento del lavoratore può ritenersi abnorme e idoneo a interrompere il nesso di causalità.
La decisione riafferma la natura attiva e permanente dell’obbligo di vigilanza.
Per comprendere la portata della pronuncia, è utile ripercorrere brevemente il caso concreto esaminato dai giudici di legittimità.
L’infortunio, nella specie, si era verificato in un cantiere allestito per lavori di manutenzione presso un edificio comunale.
Un lavoratore, incaricato di operazioni di pulizia e rimozione di ragnatele, si era posizionato su una scala a pioli doppia, priva di trattenuta alla base, ed era precipitato a terra riportando lesioni gravi.
Il preposto, in qualità di capo cantiere della società datrice di lavoro, era responsabile della vigilanza sull’osservanza delle norme antinfortunistiche.
Secondo l’accertamento dei giudici di merito, egli aveva omesso di controllare l’uso corretto della scala da parte del lavoratore, permettendone l’utilizzo in condizioni di rischio, in violazione dell’art. 19, comma 1, lett. a), D.Lgs. n. 81 del 2008 (Testo Unico sulla Sicurezza).
Il Tribunale di Ivrea, in primo grado, aveva dichiarato l’imputato colpevole del reato di lesioni colpose aggravate dalla violazione delle norme sulla sicurezza del lavoro, condannandolo anche al risarcimento dei danni in favore della parte civile, con una provvisionale immediatamente esecutiva di 20.000 euro.
La decisione di prime cure era stata integralmente confermata dalla Corte di Appello, che aveva ritenuto infondata la tesi difensiva secondo cui il lavoratore aveva agito autonomamente, compiendo operazioni non ordinate e non necessarie.
Dalle testimonianze e dal materiale fotografico risultava invece che l’attività fosse coerente con le lavorazioni in corso e che l’imputato fosse presente nel cantiere al momento dell’incidente.
Le doglianze della difesa
Nel ricorso per Cassazione, la difesa del preposto aveva sostenuto che l’infortunio fosse dipeso da un’iniziativa autonoma e imprevedibile del lavoratore, il quale aveva eseguito operazioni non richieste e non necessarie, interrompendo così il nesso di causalità tra la condotta dell'imputato e l’evento lesivo.
Lo stesso preposto aveva inoltre lamentato la mancata considerazione dell’articolo 20 del D.Lgs. 81/2008, che impone ai lavoratori di rispettare le istruzioni ricevute e di non svolgere attività non autorizzate, sostenendo che la violazione di tale norma dovesse escludere la sua responsabilità.
Ulteriore motivo di ricorso riguardava la provvisionale concessa in sede penale, ritenuta eccessiva e priva di adeguata motivazione.
A sostegno delle proprie tesi, la difesa aveva richiamato anche l’articolo 19, comma 1, lettera a) del medesimo decreto, evidenziando che l’obbligo di vigilanza del preposto non può estendersi a comportamenti del lavoratore del tutto estranei alle direttive impartite.
Le doglianze del ricorrente sono state integralmente rigettate dalla Suprema Corte.
La Corte di Cassazione, in primo luogo, ha ribadito che, ai sensi dell’articolo 2, comma 1, lettera e), del D.Lgs. 81/2008, il preposto è la persona che, in ragione delle proprie competenze e dei poteri gerarchici e funzionali, sovrintende all’attività lavorativa, garantendo l’attuazione delle direttive ricevute e controllando la corretta esecuzione delle attività da parte dei lavoratori.
In tale veste, il preposto assume una posizione di garanzia autonoma a tutela dell’incolumità dei lavoratori, con l’obbligo di prevenire i rischi connessi alle lavorazioni e di impedire prassi operative non conformi alle norme di sicurezza.
Sul punto, la Cassazione ha fatto richiamo a quanto già enunciato con sentenza n. 12251/2014, nella quale si è affermato che:
La Suprema Corte ha così confermato che il preposto non può limitarsi a trasmettere ordini o direttive, ma deve esercitare un controllo concreto, costante e proporzionato alla natura delle attività, intervenendo tempestivamente in presenza di comportamenti pericolosi o non conformi alle procedure di sicurezza.
La Cassazione, a seguire, ha escluso che la condotta del lavoratore potesse qualificarsi come abnorme o esorbitante, chiarendo che tale qualificazione sussiste solo quando il comportamento del dipendente:
Nel caso di specie, il lavoratore svolgeva attività coerenti con le mansioni affidategli e alla presenza del preposto, che non poteva ignorare quanto stava accadendo.
Pertanto, il nesso causale non era stato interrotto.
Quanto alla provvisionale, la Cassazione ha dichiarato i motivi inammissibili, ricordando che la relativa decisione ha natura discrezionale e non impugnabile in sede di legittimità.
La Corte di Cassazione, in conclusione, ha rigettato il ricorso del preposto, confermando la condanna pronunciata nei precedenti gradi di giudizio.
È stata riconosciuta la sua responsabilità per omessa vigilanza sulle misure di sicurezza, avendo tollerato una prassi lavorativa rischiosa sotto i propri occhi.
La Suprema Corte ha inoltre dichiarato inammissibili i motivi relativi alla provvisionale, condannando il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
| Sintesi del caso | Un lavoratore, durante operazioni di pulizia in un cantiere comunale, cadeva da una scala a pioli doppia priva di trattenuta, riportando gravi lesioni. Il preposto, capo cantiere della società esecutrice, veniva ritenuto responsabile per omessa vigilanza sulle misure di sicurezza previste dal D.Lgs. 81/2008. |
| Questione dibattuta | Se il preposto potesse essere esonerato da responsabilità in presenza di un comportamento autonomo e imprudente del lavoratore, ritenuto dalla difesa causa esclusiva dell’infortunio e interruttivo del nesso causale. |
| Soluzione della Corte di Cassazione | La Corte ha rigettato il ricorso, affermando che l’obbligo di vigilanza del preposto non si esaurisce nella trasmissione di ordini, ma comporta un controllo attivo e costante sull’esecuzione dei lavori. La condotta del lavoratore non è stata ritenuta abnorme, in quanto rientrante nel rischio tipico dell’attività. Confermata la condanna e dichiarati inammissibili i motivi sulla provvisionale. |
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