Sindacazioni da parte delle banche in completa esenzione d’imposta

Pubblicato il 12 marzo 2009

Per effetto di una pronuncia di Cassazione, la 2734 del 5 febbraio 2009, le sindacazioni dei finanziamenti ad opera degli istituti bancari sono esenti dalle imposte indirette fuorché la sostitutiva.

Nel sistema bancario è regola che, a seguito dell’erogazione di un finanziamento, specie se di importo rilevante, il lender originario chiami – per limitare i rischi dell’operazione od ottenere nuova liquidità - altre banche a partecipare al finanziamento, cedendo una quota del credito o del contratto (cosiddetta “sindacazione”). Con la cessione del credito si trasferiscono pure, ai nuovi lender, le relative garanzie (tra cui l’ipotecaria). Opererebbe, in queste ipotesi, il regime agevolativo di cui all’articolo 15 del Dpr 601/73, che estende ai detti finanziamenti il regime di esenzione conseguente all’applicazione della sola imposta sostitutiva in luogo delle altre indirette. Il Fisco riteneva, al contrario, che tali sindacazioni non fossero da ricondurre all’originaria operazione di finanziamento, pertanto considerava assoggettati alle imposte di registro e ipotecaria, secondo le ordinarie regole, i citati finanziamenti. Ostacolava, così, di fatto, il ricorso alle evocate operazioni, ritenute fiscalmente troppo onerose. La sentenza smentisce, stabilendo che anche queste sindacazioni non debbano andare soggette ad altra imposizione indiretta che non sia la sostitutiva.

Condividi l'articolo
Potrebbe interessarti anche

Reddito di lavoro autonomo: l'analisi della Fondazione studi

05/08/2025

Più tempo per codice dello spettacolo, contratti di lavoro e equo compenso

05/08/2025

Concorso Giustizia 2025: 2.970 posti per funzionari e assistenti

05/08/2025

DDL semplificazioni, ok dal CDM: novità in materia di lavoro

05/08/2025

Bonus triennali ai dipendenti all’estero: nuova posizione delle Entrate

05/08/2025

Giustizia civile: 500 giudici da remoto e organici potenziati

05/08/2025

Ai sensi dell'individuazione delle modalità semplificate per l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei dati personali - Regolamento (UE) n.2016/679 (GDPR)
Questo sito non utilizza alcun cookie di profilazione. Sono invece utilizzati cookie di terze parti legati alla presenza dei "social plugin".

Leggi informativa sulla privacy