Sindacazioni da parte delle banche in completa esenzione d’imposta

Pubblicato il 12 marzo 2009

Per effetto di una pronuncia di Cassazione, la 2734 del 5 febbraio 2009, le sindacazioni dei finanziamenti ad opera degli istituti bancari sono esenti dalle imposte indirette fuorché la sostitutiva.

Nel sistema bancario è regola che, a seguito dell’erogazione di un finanziamento, specie se di importo rilevante, il lender originario chiami – per limitare i rischi dell’operazione od ottenere nuova liquidità - altre banche a partecipare al finanziamento, cedendo una quota del credito o del contratto (cosiddetta “sindacazione”). Con la cessione del credito si trasferiscono pure, ai nuovi lender, le relative garanzie (tra cui l’ipotecaria). Opererebbe, in queste ipotesi, il regime agevolativo di cui all’articolo 15 del Dpr 601/73, che estende ai detti finanziamenti il regime di esenzione conseguente all’applicazione della sola imposta sostitutiva in luogo delle altre indirette. Il Fisco riteneva, al contrario, che tali sindacazioni non fossero da ricondurre all’originaria operazione di finanziamento, pertanto considerava assoggettati alle imposte di registro e ipotecaria, secondo le ordinarie regole, i citati finanziamenti. Ostacolava, così, di fatto, il ricorso alle evocate operazioni, ritenute fiscalmente troppo onerose. La sentenza smentisce, stabilendo che anche queste sindacazioni non debbano andare soggette ad altra imposizione indiretta che non sia la sostitutiva.

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