Richiesta risarcimento ad assicurazione

Pubblicato il 01 ottobre 2016

La richiesta di risarcimento che la vittima di un incidente stradale deve inviare all’assicurazione del responsabile a pena di improponibilità della domanda giudiziale, è inidonea a produrre il suo effetto qualora sia priva dei requisiti minimi per il conseguimento dello scopo, ovvero abbia contenuti tali da non mettere in grado l’assicurazione di fare il proprio lavoro, consistente nell'accertamento della responsabilità, nella stima del danno, nella formulazione dell’offerta.

Dichiarazione su diritto a prestazioni sociali non essenziale

Questo non può dirsi quando nella richiesta in oggetto manchi la dichiarazione di avere diritto o meno a prestazioni da parte di assicuratori sociali.

Tale mancanza non impedisce, difatti, all’assicuratore di adempiere ai citati obblighi: se il danneggiato ha diritto a prestazioni assicurative da parte dell’assicuratore sociale ed omette di dichiararlo all’assicuratore del responsabile del sinistro, l’unica conseguenza che ne può derivare, disciplinata integralmente dalla legge, è che quest’ultimo non potrà essere esposto all’azione di surrogazione dell’assicuratore sociale, mentre il danneggiato risponderà nei confronti dell’ente gestore dell’assicurazione sociale del pregiudizio al suo diritto di surrogazione.

L’omissione di questa dichiarazione, in definitiva, non è ostativa alla liquidazione del danno in quanto, da un lato, non reca alcun pregiudizio all’assicuratore, dall’altro, non impedisce la formulazione dell’offerta e non rende improponibile la successiva domanda giudiziale.

Elementi necessari alla formulazione offerta

E’ quanto concluso dalla Corte di cassazione nel testo dell’ordinanza n. 19354 del 30 settembre 2016, pronunciata in annullamento di una decisione con cui i giudici di merito avevano dichiarato improponibile una domanda di risarcimento per inesatto assolvimento dell’onere di cui all’articolo 145 del Codice delle assicurazioni private, in quanto nella richiesta stragiudiziale di risarcimento inviata dal danneggiato all’assicurazione del responsabile, mancava la dichiarazione di non avere diritto a prestazioni da parte di assicuratori sociali.

In conclusione è stato enunciato il principio di diritto secondo cui la richiesta di risarcimento da inviare all’assicuratore del responsabile “è idonea a produrre il suo effetto in tutti i casi in cui contenga gli elementi necessari e sufficienti perché l’assicuratore possa accertare le responsabilità, stimare il danno e formulare l’offerta”.

In questo contesto, è da ritenere irrilevante, ai fini della proponibilità della domanda giudiziale, la circostanza che la richiesta sia priva di uno o più dei contenuti richiesti dall’articolo 148 del Codice delle assicurazioni, quando gli stessi elementi mancanti siano superflui ai fini della formulazione dell’offerta risarcitoria da parte dell’assicuratore.

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