Sinistro causato da macchia d’olio? Al Comune la prova del caso fortuito

Pubblicato il 16 marzo 2019

Una volta che sia stato provato il nesso causale tra la cosa in custodia ed il danno al terzo, compete al custode fornire la prova liberatoria del caso fortuito.

In particolare, dimostrato che il sinistro occorso ad un motociclista sia stato cagionato dalla presenza di una macchia d’olio sul manto stradale, spetta all’Ente proprietario della strada la prova dell’esistenza del caso fortuito, ovvero, nella specie, che la macchia d’olio fosse di recente formazione e, quindi, non prevedibile e non evitabile per essersi formata poco prima del sinistro.

Si tratta della prova di un fatto esterno al rapporto tra il custode e la cosa che grava sul costode medesimo che è tenuto ad allegare, anche semplici fonti di presunzione, tali da consentire di affermare l’incidenza del fortuito nella causazione dell’evento.

Il custode deve provare che la macchia è recente

E’ quanto concluso dalla Corte di cassazione nel testo della sentenza n. 7361 del 15 marzo 2019.

Nella specie, è stato accolto il ricorso promosso da un motociclista contro la decisione che, nel merito, gli aveva negato il risarcimento dei danni alla persona ed alla motocicletta di sua proprietà causati della caduta provocata da una macchia d'olio su una strada di cui era custode il Comune di Roma.

Il ricorrente aveva lamentato una violazione della regola probatoria secondo cui, una volta che il danneggiato abbia provato il nesso di causa tra la cosa ed il danno, compete al custode fornire la prova liberatoria del caso fortuito.

La macchia d'olio non può essere considerata "fortuito" di per sè

Nella fattispecie, per contro, la Corte di appello aveva esonerato il custode dalla dimostrazione del fortuito, ritenendo apoditticamente o presuntivamente che la macchia d'olio fosse caso fortuito di per sé, ossia anche se il Comune di Roma non aveva provato la estraneità di quella macchia alla sua condotta di custodia.

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