Sinistro stradale. La posizione dei veicoli indicata dai testi non va sottovalutata

Pubblicato il 28 agosto 2015

Con sentenza n. 17239 del 27 agosto 2015, la Corte di cassazione ha ribaltato, con rinvio, la decisione con cui il giudice di merito aveva ritenuto che non vi fosse certezza sulle modalità di verificazione di un sinistro stradale che era stato oggetto di domanda di risarcimento, basandosi, esclusivamente, sulle risultanze della perizia demandata al Ctu e non tenendo assolutamente in considerazione quanto era emerso dalle deposizioni dei testimoni i quali avevano confermato, di fatto, la ricostruzione dell’attore.

Per la Corte, la valutazione contenuta nella sentenza di merito risultava logicamente viziata.

Ed infatti, a fronte di una precisa indicazione fattuale fornita dall’attore, per come anche riscontrata dai testi, non poteva che considerarsi insufficiente e non congruente il rilievo del Tribunale per cui i testimoni, sopraggiunti dopo il verificarsi dell’evento, non potevano riferire in ordine alla dinamica del sinistro, “limitandosi a constatare la presenza dei due veicoli nella posizione statica sì come assunta”.

E questo quando la statica rilevata dai testi era proprio quella che confermava l’invasione dell’auto del convenuto nella carreggiata percorsa dall’attore.

Condividi l'articolo
Potrebbe interessarti anche

Scuola e formazione: tutela INAIL strutturale dall’anno scolastico 2025/2026

04/08/2025

AI Act: al via dal 2 agosto le regole per i modelli GPAI

04/08/2025

Decreto fiscale pubblicato in GU. Nuova rottamazione e controlli fiscali più tutelati

04/08/2025

Prestazioni di disoccupazione indebite per riclassificazione aziendale: indicazioni Inps

04/08/2025

Riforma fiscale 2024: Assonime sull’addio al doppio binario tra contabilità e fisco

04/08/2025

Inail, rivalutati gli indennizzi per danno biologico dal 1° luglio

04/08/2025

Ai sensi dell'individuazione delle modalità semplificate per l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei dati personali - Regolamento (UE) n.2016/679 (GDPR)
Questo sito non utilizza alcun cookie di profilazione. Sono invece utilizzati cookie di terze parti legati alla presenza dei "social plugin".

Leggi informativa sulla privacy