Sisma Abruzzo, slitta la dichiarazione de minimis

Pubblicato il 19 dicembre 2012 Con la nota protocollo 7127 del 17 dicembre 2012, l’Inail rinvia, dal 16 dicembre 2012 al 31 gennaio 2013, il termine di presentazione della dichiarazione “de minimis” (regolamento CE n.1998/2006), nell’ambito della riscossione dei premi sospesi, per il terremoto in Abruzzo, con la riduzione al 40% (ex art. 33, comma 28, della legge n. 183/2011).

Relativamente alla verifica della regolarità contributiva sono ritenuti regolari, fino alla nuova data, i pagamenti rateali da parte delle imprese dei premi con la riduzione al 40%. Alle aziende sarà rilasciato il Durc con l'annotazione “salvo l'esito della decisione della Commissione Europea”.

Le imprese tenute alla presentazione della dichiarazione non dovranno considerare nel calcolo dell’importo massimo nel triennio, gli importi corrispondenti alle riduzioni contributive operate sulla sola quota a carico di lavoratori, collaboratori o associati in partecipazione. Nella nota è spiegato che la proroga è dovuta a seguito dei chiarimenti di Inps (messaggio n. 20691 del 14 dicembre 2012) e ministero del Lavoro da cui è emerso che:

- le disposizioni normative che prevedono agevolazioni, tra cui quelle contributive, assumono la natura di aiuto di Stato solo nella misura in cui esse riguardano le imprese, per l’individuazione delle quali occorre fare riferimento alla definizione comunitaria (qualsiasi ente o soggetto che esercita un'attività economica consistente nell'offrire beni o servizi su un determinato mercato);

- l’articolo 107 del TFUE fa rientrare nel campo di applicazione della disciplina in tema di aiuti di stato unicamente gli incentivi i quali favoriscano ”talune imprese o talune produzioni”;

- gli incentivi finalizzati allo sgravio totale o parziale della quota di contribuzione previdenziale a carico dei lavoratori, collaboratori o associati in partecipazione, non rientrano nella nozione di aiuto di stato, in quanto si tratta di sgravi usufruiti da persone fisiche non riconducibili alla definizione comunitaria di imprese, e pertanto non suscettibili di incidere sulla concorrenza.
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