Entro cinque giorni dall’inizio, dalla variazione o dalla cessazione del lavoro in modalità agile, il datore di lavoro deve darne comunicazione al Ministero del lavoro. L’art. 14 del Collegato lavoro interviene in maniera chiara, sanando il “fumoso” obbligo di comunicazione degli eventi correlati al lavoro agile, i cui tempi di comunicazione, nel silenzio del legislatore, venivano affidati ad una FAQ ministeriale del 23 dicembre 2022.
Precedentemente all’entrata in vigore della legge 13 dicembre 2024, n. 203, infatti, né la legge 22 maggio 2017, n. 81 (di regolamentazione dello smart-working), né il successivo decreto ministeriale 22 agosto 2022, n. 149 (relativo al modello da utilizzare per la comunicazione), stabilivano i termini per assolvere agli obblighi informativi previsti dalla norma. Con voli pindarici, la citata FAQ ministeriale assimilava i tempi della comunicazione del lavoro agile alla più nota e comune previsione legislativa sui termini di trasmissione dei modelli UNILAV aventi ad oggetto proroghe, trasformazioni o trasferimenti, ritenendo applicabile l’eventuale sanzione amministrativa già prevista dall’art. 19, comma 3, decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276.
In tale ambito, dunque, l’art. 14 ripristina la gerarchia delle fonti del diritto, prevedendo che il datore di lavoro sia tenuto a comunicare gli eventi modificativi inerenti allo smart-working entro il termine di cinque giorni.
Come anticipato in premessa, l’art. 14 della legge 13 dicembre 2024, n. 203, entrato in vigore il 12 gennaio 2025, ha modificato le previsioni contenute nell’art. 23, comma 1, legge 22 maggio 2017, n. 81, fissando un termine di cinque giorni per la comunicazione di avvio, di modifica o di cessazione, del lavoro in modalità agile.
In particolare, il nuovo testo del citato art. 23 prevede che il datore di lavoro comunica in via telematica al Ministero del lavoro e delle politiche sociali i nominativi dei lavoratori e la data di inizio e di cessazione delle prestazioni in modalità agile, entro cinque giorni dalla data di avvio del periodo oppure entro i cinque giorni successivi alla data in cui si verifica l’evento modificativo della durata o della cessazione del periodo di lavoro svolto in modalità agile, secondo le modalità individuate con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali.
Le novità normative, non incidono, invece, sull’ultimo periodo previsto dal citato art. 23, comma 1, legge 22 maggio 2017, n. 81, secondo cui, in caso di mancata comunicazione, si applicano le sanzioni amministrative pecuniarie previste dall’art. 19, comma 3, decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, per un importo da 100 a 500 euro per ogni lavoratore interessato.
Pertanto, successivamente alla redazione dell’accordo di lavoro agile – da sottoscrivere, a mente dell’art. 19, ai fini della regolarità amministrativa e della prova – il datore di lavoro dovrà premurarsi di effettuare la comunicazione ministeriale entro il termine di cinque giorni dall’effettivo inizio della prestazione di smart working.
Stesso dicasi per le ipotesi di cessazione anticipata del termine precedentemente comunicato, sicché la comunicazione di recesso dall’accordo di lavoro agile dovrà essere effettuata entro il termine di cinque giorni “dall’ultimo giorno” in cui è consentita la prestazione in smart working.
Se quanto sopra appare del tutto assimilabile ai termini già conosciuti in materia di trasformazioni e/o variazioni delle comunicazioni obbligatorie UNILAV, si noti che indicazioni differenti sussistono per gli eventuali accordi di proroga inerenti al lavoro agile. Stando, infatti, alle indicazioni ministeriali contenute nella circolare 27 marzo 2025, n. 6, l’eventuale modifica della durata originariamente comunicata per effetto di un’intesa di proroga (necessariamente da sottoscrivere prima della scadenza del precedente accordo), dovrà essere comunicata entro i cinque giorni successivi alla data di sottoscrizione della proroga stessa.
L’interpretazione di prassi, sebbene possa destare quale perplessità rispetto al ragionamento logico giuridico secondo cui il termine debba decorrere dalla data di sottoscrizione dell’accordo di proroga e non già dalla scadenza del precedente atto, appare aderente al tenore letterale della norma, in quanto il dies a quo, in questo caso, è individuabile alla data in cui si verifica l’evento modificativo della durata e, quindi, necessariamente alla data di sottoscrizione dell’intesa di proroga.
Prima di abbandonare il tema delle comunicazioni obbligatorie di lavoro agile e, quindi, anche il decreto ministeriale 22 agosto 2022, n. 149, è il caso di evidenziare che quest’ultimo, all’art. 2, comma 1, prevede che il datore di lavoro abbia l’obbligo di conservare l’accordo individuale di smart-working per un periodo di cinque anni dalla data di sottoscrizione.
Nel merito, invece, l’accordo individuale di lavoro agile dovrà essere redatto in forma scritta e dovrà contenere:
Preliminarmente all’adozione dello smart-working, sarà, altresì, opportuno tenere a mente le priorità di accesso al lavoro agile espressamente previste dall’art. 18, comma 3-bis, legge 22 maggio 2017, n. 81, dedicate:
Quanto alle precedenti categorie di lavoratori considerati prioritari, si rammenta che l’ultimo periodo del comma 3-bis, art. 18, legge 22 maggio 2017, n. 81, definisce ritorsiva o discriminatoria e, pertanto, nulla la sanzione, il demansionamento, il licenziamento o il trasferimento, posto dal datore di lavoro nei confronti del lavoratore che ha richiesto di fruire del lavoro agile.
Per dette categorie di lavoratori, ai sensi del successivo comma 3-ter, il rifiuto, l’opposizione o l’ostacolo al lavoro agile, ove rilevati nei due anni precedenti, impediscono al datore di lavoro di ottenere il conseguimento della certificazione della parità di genere, di cui all’art. 46-bis, decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, ovvero di analoghe certificazioni previste dalle regioni e dalle province autonome.
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