Soci ASD e SSD: no all’obbligo INAIL se manca il contratto

Pubblicato il 22 maggio 2025

Il socio di un’Associazione o Società Sportiva Dilettantistica che svolge attività sportiva come istruttore, atleta, allenatore o altre figure tecniche è assicurato all’INAIL solo se ha un contratto di lavoro subordinato. Il solo vincolo associativo o sociale non basta per far scattare la tutela assicurativa.

A chiarirlo è l’INAIL con la circolare n. 31 del 20 maggio 2025, acquisito preventivamente il parere del Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

Il decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36 ha profondamente riformato il lavoro sportivo, prevedendo una disciplina speciale, con significative novità anche sul piano della tutela assicurativa, in vigore a decorrere dal 1° luglio 2023.

Le novità sono state illustrate dall’INAIL con la circolare n. 46 del 27 ottobre 2023, con la quale sono state fornite le prime indicazioni operative per l’assicurazione dei lavoratori sportivi subordinati e dei titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa (co.co.co.) di carattere amministrativo-gestionale (articoli 34 e 37 del decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36).

Tuttavia, sono emersi dubbi interpretativi da parte delle strutture territoriali in merito sussistenza o meno dell’obbligo assicurativo presso l’INAIL, ai sensi della disciplina generale (articolo 4, comma 1, n. 7, del D.P. R. 30 giugno 1965, n. 1124),  per gli associati di Associazioni Sportive Dilettantistiche (ASD) e dei soci delle Società Sportive Dilettantisti che, oltre a partecipare alla vita associativa, svolgono attività come istruttore sportivo o mansioni amministrative quali accoglienza clienti, front office e pagamenti, nell’interesse dell’associazione o società.

Prevalenza della disciplina speciale del lavoro sportivo

L'INAIL, con la circolare n. 31 del 20 maggio 2025, evidenzia, in via preliminare, il carattere speciale della disciplina contenuta nel D.Lgs. n. 36/2021 (articolo 34, commi 1 e 2), che tutela esclusivamente i lavoratori subordinati del settore professionistico o dilettantistico che svolgono attività sportiva in favore dei soggetti dell’ordinamento sportivo.

È la natura di "normativa speciale" della riforma del lavoro sportivo a renderla prevalente rispetto alla normativa assicurativa generale, contenuta nel Testo Unico approvato con D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124 (articoli 1 e 4)

Il socio di un’Associazione Sportiva Dilettantistica (ASD) o di una Società Sportiva Dilettantistica (SSD) che esercita l’attività sportiva come atleta, allenatore, istruttore, direttore tecnico, direttore sportivo, preparatore atletico o direttore di gara è assicurato all’INAIL soltanto se ha un rapporto di lavoro subordinato. Per la tutela assicurativa non è infatti sufficiente il semplice vincolo associativo o sociale.

Ammettere la tutela assicurativa ai soci o associati delle ASD e SSD in base alla disciplina generale significherebbe, sottolinea l’Istituto, superare i limiti fissati dal legislatore della riforma del lavoro sportivo, estendendo la tutela INAIL in via interpretativa a soggetti non indicati espressamente nel D.Lgs. 36/2021 (il rapporto associativo o sociale non è previsto dall’articolo 34).

In sostanza, laddove non vi sia un formale contratto di lavoro subordinato, l’attività prestata dall’associato o socio di un’Associazione Sportiva Dilettantistica (ASD) o di una Società Sportiva Dilettantistica (SSD) resta esclusa dalla copertura assicurativa INAIL.

Attività amministrativo-gestionali: assicurazione solo in presenza di co.co.co.

Un’ulteriore importante precisazione riguarda le attività di tipo amministrativo-gestionale, come accoglienza clienti, gestione pagamenti, front office, che talvolta vengono svolte da soci o associati nell’ambito della vita associativa e nell’interesse dell’associazione o della società.

L’articolo 37 del D.Lgs. 36/2021 estende, dal 1° luglio 2023, l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali di cui al D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124 ai titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa di carattere amministrativo-gestionale resa in favore delle società e associazioni sportive dilettantistiche, delle Federazioni Sportive Nazionali, delle Discipline Sportive Associate e degli Enti di Promozione Sportiva, anche paralimpici, riconosciuti dal CONI o dal CIP.

Sono esclusi dal campo di applicazione della predetta norma coloro che forniscono attività di carattere amministrativo-gestionale nell'ambito di una professione per il cui esercizio devono essere iscritti in appositi albi o elenchi.

Alla luce di tutto questo, l’INAIL, con la circolare n. 31 del 20 maggio 2025fa presente che solo per i collaboratori che operano con un contratto di collaborazione coordinata e continuativa ai sensi dell’articolo 409, comma 1, n. 3 del codice di procedura civile è configurabile l’obbligo assicurativo INAIL.

In assenza di un contratto di collaborazione coordinata e continuativa (co.co.co.) non sussiste l’obbligo assicurativo INAIL per gli associati di ASD e i soci di SSD che svolgono mansioni come accoglienza clienti, front office o pagamenti nell’interesse dell’associazione o società.

In buona sostanza, ai fini della tutela INAIL, non è sufficiente il solo vincolo associativo o sociale, ma è richiesto un rapporto di collaborazione coordinata e continuativa.

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