Società di persone, gli obblighi di pubblicazione al Registro Imprese

Pubblicato il 27 maggio 2015 Il Codice civile prevede regole specifiche in materia di decesso, recesso ed esclusione del socio di società di persone. Tuttavia tra i vari uffici del Registro delle imprese sono state riscontrate delle disomogeneità applicative delle disposizioni esistenti, che di fatto rappresentano un ostacolo allo svolgimento ordinario dell’attività delle imprese stesse, oltre che all’affidabilità delle notizie ricavabili dal Registro.

Per ovviare a tale situazione e uniformare i comportamenti di quanti devono trasmettere i dati al Registro Imprese e di quelli degli addetti alla tenuta dei registri camerali, il Ministero dello Sviluppo economico e il Ministero della Giustizia hanno emanato tre direttive congiunte, volte a superare le difficoltà interpretative delle norme del Codice civile sugli argomenti indicati. I provvedimenti sono stati adottati in data 27 aprile 2015 ed ora sono in corso di registrazione alla Corte dei Conti.

Le principali indicazioni operative che emergono da uno dei tre documenti ministeriali sono le seguenti.

Il recesso del socio di società di persone deve essere oggetto di iscrizione nel Registro delle imprese, costituendo un fatto modificativo dell’atto costitutivo. La notizia del recesso deve essere iscritta da uno degli amministratori, a meno che il recesso risulti da un atto notarile, e non è legittimato allo svolgimento dell’adempimento pubblicitario il socio receduto. L’adempimento pubblicitario va eseguito entro trenta giorni dal momento in cui la comunicazione di recesso è divenuta efficace. Il mancato rispetto dei termini comporta una sanzione pecuniaria che potrà andare da 103 a 1.032 euro, in capo a ciascuno degli amministratori della società. La sanzione può essere ridotta ad un terzo se il ritardo non supera i 30 giorni (art. 2630 C.c.).

Il decesso del socio costituisce anch’esso un fatto modificativo dell’atto costitutivo, per cui deve essere oggetto di iscrizione nel Registro Imprese. L’adempimento, da svolgersi entro trenta giorni dalla morte del socio, deve essere eseguito a cura di uno degli amministratori e in caso di mancato rispetto del termine indicato si andrà incontro alle sanzioni amministrative previste dall’articolo 2630 del Codice civile.

Anche l’esclusione del socio di società di persone (articolo 2287 del codice civile) costituisce un fatto modificativo dell’atto costitutivo che deve essere oggetto di iscrizione nel Registro delle imprese. L’adempimento si esegue mediante iscrizione contestuale della decisione di esclusione e della prova di avvenuta ricezione di detta decisione da parte del socio interessato.

Nelle altre due direttive Mise-Giustizia si specifica che l’iscrizione al Registro delle imprese dell’indirizzo di Posta elettronica certificata di un’impresa è legittimamente effettuata solo se tale indirizzo PEC è nella “titolarità esclusiva” della stessa impresa. Non sono accettati indirizzi Pec che fanno riferimento a più soggetti. Infine, anche le modifiche al capitale versato delle Srl e delle Spa sono oggetto di un autonomo obbligo di iscrizione nel Registro delle imprese.
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