Snc Imputazione maggiori ricavi con elementi presuntivi da provare

Pubblicato il 08 giugno 2017

Con la sentenza n. 14089 della Corte di Cassazione, depositata in data 7 giugno 2017, viene ridimensionato l'automatismo presuntivo affermato in precedenti diverse pronunce della stessa Corte, in base al quale si considera sempre legittima l’imputazione di maggiori ricavi in capo alla società in presenza di movimentazioni sui conti dei soci, prive di valide giustificazioni.

Il caso di specie

A seguito di una serie di indagini finanziarie sui conti dei soci di una società di persone, erano stati contestati maggiori ricavi alla Snc ed il corrispondente maggior reddito ai soci.

La società ed i soci hanno presentato ricorso in Cassazione per lamentare che le presunzioni derivanti dagli accertamenti bancari non sono applicabili a persone diverse dal contribuente ancorché ad esso legate da vincoli familiari e commerciali salvo non fosse provata la natura fittizia dell’intestazione. Inoltre, le stesse persone fisiche erano presenti nella compagine societaria di altri enti, per cui non si comprendeva la riconducibilità dei ricavi in capo alla società verificata.

La Suprema Corte

Nella sentenza n. 14089/2017, la Corte - accogliendo parzialmente il ricorso dei contribuenti - evidenza come le presunzioni in questione scattano anche con riferimento ai conti intestati a persone diverse a condizione però che l’ufficio opponga e, poi, provi in sede giudiziale che l’intestazione a terzi sia fittizia o, comunque, superata dalla sostanziale imputabilità al contribuente controllato delle posizioni debitorie e creditorie annotate sui conti dei terzi.

Così, secondo la Corte, per imputare alla società di persone le movimentazioni bancarie risultanti dai conti personali dei soci è necessario che, in primo luogo, vengano esternate le ragioni e gli elementi presuntivi per i quali tali operazioni siano ritenute riconducibili all’impresa e non alla persona fisica.

Dunque, l’ufficio può utilizzare in capo all'impresa le risultanze di conti personali dei soci purché provi adeguatamente che tali operazioni siano di fatto riconducibili alla società.

Qualora il soggetto terzo risulti non soltanto socio, ma rappresentante legale anche di altre società, si possono ripartire i dati estratti dai conti personali in quota proporzionale al volume di affari di ciascuna società.

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