Esclusa l’estensione dell’esenzione IMU per gli immobili delle imprese in amministrazione straordinaria: la Cassazione ribadisce i limiti delle agevolazioni tributarie.
Con la sentenza n. 14026, depositata il 26 maggio 2025, la Corte di Cassazione, Sezione Tributaria, ha ribadito che l’Imposta Municipale Unica (IMU) è dovuta anche durante l'amministrazione straordinaria, escludendo che le imprese ammesse a tale procedura concorsuale possano beneficiare del regime agevolato previsto per la liquidazione coatta amministrativa.
Una società in amministrazione straordinaria aveva impugnato gli avvisi di accertamento IMU emessi dal Comune di Roma per gli anni 2012 e 2013, sostenendo che, ai sensi dell’art. 10, comma 6, del D.lgs. n. 504/1992, l’imposta non fosse dovuta nel periodo di vigenza della procedura medesima. Il Comune ha resistito al ricorso, affermando che il beneficio previsto dalla norma citata è applicabile solo alle procedure di liquidazione coatta amministrativa.
La Cassazione ha accolto il ricorso del Comune, affermando che:
l’amministrazione straordinaria non costituisce una procedura concorsuale liquidatoria assimilabile alla liquidazione coatta amministrativa, bensì ha natura conservativa e finalità di prosecuzione dell’attività d’impresa.
non sussiste un’espressa previsione normativa che consenta di estendere in via interpretativa il regime agevolativo IMU alle società in amministrazione straordinaria.
le norme tributarie agevolative sono di stretta interpretazione e non possono essere applicate analogicamente a situazioni non contemplate dal legislatore.
Di seguito il principio di diritto enunciato dalla Cassazione:
Il beneficio di cui all’art. 10, comma 6, del D.lgs. n. 504/1992, in altri termini, non si estende alle imprese in amministrazione straordinaria, per le quali rimane ferma la debenza dell’IMU anche nel periodo di vigenza della procedura.
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