Solo la querela di falso salva dalle sviste dei vigili riportate nel verbale di multa

Pubblicato il 22 febbraio 2011 Con sentenza n. 4219 del 21 febbraio 2011, la Corte di cassazione ha cassato la decisione con cui i giudici di merito avevano accolto l'opposizione ad una multa per guida con telefonino cellulare irrogata nei confronti di un automobilista da una pattuglia di vigili che transitava nella corsia opposta e, quindi, senza immediata contestazione dell'addebito. I giudici di primo e secondo grado, in particolare, avevano ritenuto che, per come era avvenuto l'accertamento, il punto di osservazione dei vigili era passibile di errore e per questo avevano annullato la sanzione.

Di diverso avviso la Corte di legittimità la quale ha accolto il ricorso presentato dal Comune toscano interessato il quale lamentava che alle dichiarazioni dei verbalizzanti non fosse stata attribuita fede privilegiata; e ciò anche se non vi era stata contestazione immediata.

Per la Cassazione, in particolare, “nel giudizio di opposizione a verbale è ammessa la contestazione e la prova unicamente delle circostanze di fatto della violazione che non sono attestate nel verbale di accertamento come avvenute alla presenza del pubblico ufficiale o rispetto alle quali l'atto non è suscettibile di fede privilegiata per una sua irrisolvibile contraddittorietà oggettiva, mentre è riservata al giudizio di querela di falso, nel quale non sussistono limiti di prova, la proposizione e l'esame di ogni questione concernente l'alterazione nel verbale, pur se involontaria e dovuta a cause accidentali, della realtà degli accadimenti e dell'effettivo svolgersi dei fatti”.

La fede privilegiata di cui all'articolo 2700 c.c. va attribuita, quindi, a tutto quanto il pubblico ufficiale affermi avvenuto in sua presenza, con la conseguenza – conclude la Corte – che “anche nelle ipotesi in cui, come nella specie, si deducano sviste o altri involontari errori o omissioni percettivi da parte del verbalizzante è necessario proporre querela di falso”.
Condividi l'articolo
Potrebbe interessarti anche

Ccnl Laterizi industria. Rinnovo

07/11/2025

Agevolazioni contributive: aggiornata la dichiarazione “de minimis”

07/11/2025

Esenzione IVA per corsi di lingua: Resto al Sud non vale come riconoscimento

07/11/2025

Pignoramento esattoriale: obblighi della banca sul saldo maturato

07/11/2025

CCNL Amministratori di condominio Saci Anaci - Accordo del 31/10/2025

07/11/2025

Amministratori di condominio Saci Anaci. Indennità di vacanza contrattuale e Welfare

07/11/2025

Ai sensi dell'individuazione delle modalità semplificate per l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei dati personali - Regolamento (UE) n.2016/679 (GDPR)
Questo sito non utilizza alcun cookie di profilazione. Sono invece utilizzati cookie di terze parti legati alla presenza dei "social plugin".

Leggi informativa sulla privacy