Solo se c'è colpa va sanzionato il giudice che ritarda nel sentenziare

Pubblicato il 11 maggio 2011 Con sentenza n. 10176 del 10 maggio 2011, le Sezioni unite della Corte di cassazione hanno rigettato il ricorso con cui il ministero della Giustizia si era opposto al proscioglimento disciplinare di un giudice nei cui confronti erano stati lamentati “gravi e ingiustificati ritardi” nel depositare le sentenze.

Secondo i giudici di legittimità, in particolare, perché il magistrato potesse essere sanzionato disciplinarmente per i ritardi non era sufficiente che questi fossero di natura sistematica dovendosi, nella specie, verificare se i tempi lunghi del suo ufficio fossero ingiustificati rispetto al carico di lavoro e alla situazione personale del magistrato, “con un giudizio che ricolleghi il ritardo a un comportamento allo stesso ascrivibile, almeno a titolo di colpa”.

Confermata la lettura dal Csm sul punto, secondo cui i ritardi nei depositi contestati non urtavano i limiti di ragionevolezza e di esigibilità.
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