Somministrazione irregolare con limiti al risarcimento del danno

Pubblicato il 21 agosto 2014 In caso di somministrazione irregolare di manodopera e di conseguente conversione del rapporto di lavoro a tempo determinato in capo all’azienda utilizzatrice in un rapporto a tempo indeterminato, il risarcimento del danno deve essere contenuto entro il limite delle 2,5 e delle 12 mensilità dell’ultima retribuzione globale di fatto.

Lo stabilisce la Corte di Cassazione nella sentenza n. 18046/14, ribadendo, riguardo al risarcimento del danno spettante al lavoratore, l’applicazione dell’articolo 32 della Legge n. 183/2010, cosiddetto Collegato lavoro.

In altri termini , i Supremi giudici, confermando alcune pronunce precedenti, sottolineano come in caso di nullità di un contratto di somministrazione venga coinvolto direttamente anche il contratto di lavoro stipulato tra l’agenzia per il lavoro e il dipendente così da generare la duplice conversione del lavoratore che diviene dipendente dell’utilizzatore e del rapporto di lavoro a termine che si trasforma a tempo indeterminato.
Allegati
Condividi l'articolo
Potrebbe interessarti anche

Femminicidio punito con l'ergastolo: Legge in vigore

17/12/2025

Gomma plastica. Rinnovo 2026-2028

17/12/2025

Parità di genere: domande entro il 30 aprile per l’esonero contributivo

17/12/2025

Nuovo regime di franchigia Iva 2025, istruzioni operative per i controlli

17/12/2025

Legge di Bilancio 2026: iperammortamento triennale e revisione incentivi

17/12/2025

Faq su concordato biennale: rideterminazione dell'imposta sostitutiva

17/12/2025

Ai sensi dell'individuazione delle modalità semplificate per l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei dati personali - Regolamento (UE) n.2016/679 (GDPR)
Questo sito non utilizza alcun cookie di profilazione. Sono invece utilizzati cookie di terze parti legati alla presenza dei "social plugin".

Leggi informativa sulla privacy