Sopravvenienze attive dopo la cancellazione della società dal Registro imprese

Pubblicato il 09 luglio 2013 Il rinvenimento di sopravvenienze attive dopo la cancellazione di una società dal Registro delle Imprese non rimette in discussione la cancellazione medesima.

Come confermato dalle Sezioni unite civili di Cassazione con sentenza n. 6070 del 12 marzo 2013, infatti, riguardo alle sopravvenienze attive, così come avviene per le passività, si determina, a seguito della cancellazione della società e alla conseguente estinzione della stessa, un fenomeno successorio nei confronti dei soci, che divengono così contitolari dei beni sopravvenuti.

Per quanto riguarda, poi, la responsabilità dei soci della società cancellata per i debiti sociali non soddisfatti, la stessa va collegata non solo a quanto da loro riscosso sulla base del bilancio di liquidazione, ma anche al valore dei beni sopravvenuti dei quali essi siano divenuti contitolari.

E' il Giudice del Registro delle Imprese del Tribunale di Milano a precisarlo con la pronuncia resa nel procedimento R.G. 13/2013.
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