Sospensione contributi INPS, le novità del “Decreto Ristori-bis”

Pubblicato il 13 novembre 2020

Con la circolare n. 128 del 12 novembre 2020, l’INPS ha recepito il nuovo provvedimento normativo introdotto all’art. 11 del D.L. n. 149/2020 (cd. “Decreto Ristori-bis”) in merito alla sospensione dei versamenti, per il mese di novembre 2020, dei contributi previdenziali e assistenziali. La predetta norma, si ricorda, va a integrare il precedente provvedimento del “Decreto Ristori” (D.L. n. 137/2020) sempre in merito alla sospensione dei contributi previdenziali.

Due sono le novità introdotte dal legislatore:

Sospensione contributi INPS, il “Decreto Ristori”

Il “Decreto Ristori” all’art. 13 ha disposto la sospensione, per la competenza del mese di novembre 2020, dei termini relativi ai versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali (INPS) e dei premi per l'assicurazione obbligatoria (INAIL).

La sospensione, in particolare, opera per i datori di lavoro appartenenti ai settori interessati dal Dpcm del 24 ottobre 2020 che svolgono come attività prevalente una di quelle riferite ai codici ATECO riportati nell'Allegato 1 del D.L. n. 137/2020.

Sospensione contributi INPS, il “Decreto Ristori-bis”

Dopo le nuove misure restrittive adottate dal Dpcm del 3 novembre 2020, il Governo è intervenuto nuovamente in tema di sospensione dei versamenti contributivi e assistenziali con il “Decreto Ristori-bis”. Nello specifico, all’art. 11 è stato previsto che la sospensione di cui al “Decreto Ristori” (appena illustrato) si applica anche in favore dei datori di lavoro privati appartenenti ai settori individuati nell'Allegato 1 del “Decreto Ristori-bis”.

Rispetto al “Decreto Ristori”, però, la nuova sospensione non opera relativamente ai premi per l'assicurazione obbligatoria INAIL.

Inoltre, al co. 2 dell’art. 11 del D.L. n. 149/2020 s’intende altresì sospeso il versamento dei contributi previdenziali e assistenziali dovuti nel mese di novembre 2020, in favore dei datori di lavoro privati che abbiano unità produttive od operative in una zona di rischio “arancione” o “rossa”, appartenenti ai settori individuati nell’Allegato 2 del predetto decreto.

Gli ambiti territoriali sono individuati dall’Ordinanza del Ministro della Salute del 4 novembre e del 10 novembre 2020, come segue:

Sospensione contributi INPS, ripresa dei versamenti

La ripresa dei versamenti deve avvenire senza applicazione di sanzioni e interessi:

Il mancato pagamento di due rate, anche non consecutive, determina la decadenza dal beneficio della rateazione.

Infine, le rate sospese dei piani di ammortamento già emessi, la cui scadenza ricade nel mese di novembre 2020, per i soggetti interessati dalla sospensione, dovranno essere versate, in unica soluzione, entro il 16 marzo 2021.

In conclusione, l’INPS tiene a precisare che non si fa luogo al rimborso dei contributi previdenziali già versati.

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