Sospensione della patente anche per chi guida il motorino in stato di ebbrezza

Pubblicato il 14 agosto 2012 Con sentenza n. 32439 depositata il 13 agosto 2012, la Cassazione ha confermato la legittimità della sospensione della patente disposta dai giudici di merito quale sanzione accessoria alla condanna penale per guida in stato di ebbrezza irrogata nei confronti di un uomo sorpreso ubriaco mentre era alla guida del proprio ciclomotore.

Con la pronuncia di specie i giudici di legittimità hanno sancito come, “nel caso di guida di un ciclomotore in stato di ebbrezza da parte di un soggetto munito di patente di guida, tale titolo abilitativo ha una idoneità ed un’efficacia assorbente rispetto al certificato di idoneità, con l’ulteriore conseguenza che la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida, prevista quale sanzione amministrativa obbligatoria anche in caso di sentenza di patteggiamento, deve necessariamente avere ad oggetto la patente di guida, in quanto titolo che abilita il soggetto “anche” alla guida del ciclomotore”.
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