Con la sentenza n. 20989 del 5 giugno 2025, le Sezioni Unite penali della Corte di Cassazione hanno chiarito il regime giuridico applicabile alla sospensione del corso della prescrizione nei procedimenti penali, con riferimento ai reati commessi tra il 3 agosto 2017 e il 31 dicembre 2019.
Si tratta del periodo di vigenza della riforma Orlando (legge n. 103/2017), collocato cronologicamente tra la normativa precedente e le successive riforme introdotte dalla legge n. 3/2019 (Spazzacorrotti) e dalla legge n. 134/2021 (riforma Cartabia).
La Corte ha ribadito che, in materia penale, la successione di leggi deve essere valutata nel rispetto del principio del favor rei e che le modifiche peggiorative non possono avere effetto retroattivo.
Con la pronuncia in esame, la Corte ha affermato che la disciplina della sospensione del corso della prescrizione prevista dalla legge n. 103/2017 continua ad applicarsi ai reati commessi durante il periodo di vigenza della stessa, ossia dal 3 agosto 2017 al 31 dicembre 2019. Né la legge n. 3/2019 né la legge n. 134/2021 hanno previsto l’abrogazione con effetti retroattivi di tale disciplina.
Per i reati commessi a partire dal 1° gennaio 2020, invece, trova applicazione il nuovo regime organico introdotto dalla riforma Cartabia.
Principio di diritto:
"La disciplina della sospensione del corso della prescrizione di cui all’articolo 159 Cod. pen., nel testo introdotto dalla legge 103 del 17, si applica ai reati commessi nel tempo di vigenza della legge stessa, ovvero dal 3 agosto 2017 al 31 dicembre 2019, non essendo stata abrogata con effetti retroattivi dalla legge n. 3 del 2019, prima, e dalla legge n. 134 del 2021, poi, mentre per i reati commessi dall’1 gennaio 2020 si applica la disciplina posta a sistema dalla legge n. 134 del 2021".
Le Sezioni Unite sono intervenute per risolvere un contrasto giurisprudenziale relativo all’applicabilità retroattiva delle modifiche introdotte dalla Spazzacorrotti e dalla Cartabia ai reati commessi in vigenza della legge Orlando. In alcune pronunce, era stata erroneamente estesa la disciplina più sfavorevole anche ai fatti anteriori al 2020.
La Corte ha confermato che, in assenza di una specifica previsione legislativa di retroattività, non è consentito applicare a ritroso norme più gravose. Pertanto, ai reati commessi dal 3 agosto 2017 al 31 dicembre 2019 continua ad applicarsi la disciplina prevista dalla legge n. 103/2017.
L’intera ricostruzione si fonda sull’art. 2, comma 4, c.p., secondo cui, in caso di successione di leggi penali, si applica quella più favorevole al reo.
Trattandosi della prescrizione, la giurisprudenza ne riconosce da tempo la natura sostanziale.
Ciò implica che eventuali modifiche normative più restrittive possano avere efficacia retroattiva solo se risultano più favorevoli all’imputato, cosa che non si verifica nei casi esaminati.
La sospensione limitata e condizionata alla condanna introdotta dalla riforma Orlando risulta dunque più favorevole rispetto:
La sentenza consente di sintetizzare il quadro normativo in base alla data di commissione del reato:
Il rinvio alle Sezioni Unite è scaturito da un contrasto insorto in sede di legittimità in merito alla decorrenza del termine di prescrizione in un procedimento penale in cui l’imputato era stato ritenuto responsabile sia in primo grado che in appello.
In particolare, la Corte d’appello aveva ritenuto maturato il termine prescrizionale in un momento antecedente alla pronuncia della propria sentenza, ritenendo pertanto estinto il reato. Tale valutazione si fondava su un’erronea applicazione della disciplina della prescrizione, come se il corso del termine non fosse stato sospeso dopo la sentenza di primo grado.
Le Sezioni Unite, investite della questione, hanno rilevato che il termine prescrizionale era in realtà maturato successivamente alla sentenza di secondo grado.
Il ricorso del Procuratore della Repubblica è stato quindi dichiarato inammissibile, ma l’occasione ha consentito alla Suprema Corte di chiarire in via generale quale disciplina fosse applicabile ai reati commessi nel periodo intermedio tra l’entrata in vigore della legge n. 103/2017 e l’efficacia della riforma Cartabia.
Con tale pronuncia, come detto, le Sezioni Unite hanno ribadito che la sospensione della prescrizione introdotta dalla riforma Orlando trova applicazione, per effetto del principio del favor rei, anche successivamente all’entrata in vigore della legge n. 134/2021, per i reati commessi tra il 3 agosto 2017 e il 31 dicembre 2019, escludendo ogni effetto retroattivo delle successive modifiche normative.
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