Sospensione dell'esecuzione della pena anche in caso di violenza sessuale “attenuata”

Pubblicato il 14 agosto 2013 Secondo la Corte di legittimità – sentenza n. 34945 del 13 agosto 2013 - il condannato per violenza sessuale, di riconosciuta minore gravità, non è soggetto a limitazioni relative all'accesso ai benefici penitenziari, “diversamente dai condannati per altri delitti in materia di libertà sessuale e per lo stesso reato di violenza sessuale, ove non attenuato”.

Con la decisione in oggetto la Cassazione ha accolto il ricorso presentato dalla difesa di un uomo condannato per violenza sessuale “attenuata” ex articolo 609-bis del Codice penale e volto alla concessione della sospensione dell'esecuzione della pena in considerazione del beneficio previsto per chi ha condanne inferiori a tre anni.
Allegati
Condividi l'articolo
Potrebbe interessarti anche

Costo medio orario del lavoro logistica e trasporto merci: pubblicato il decreto

23/12/2025

Convenzione Inps–Regioni 2025: adempimenti, costi e durata

23/12/2025

IVA e logistica: Assonime sul regime opzionale transitorio

23/12/2025

Conto Termico 3.0, Regole Applicative GSE in vigore dal 25 dicembre 2025

23/12/2025

Acconto IVA 2025: soggetti obbligati, calcolo, scadenza

23/12/2025

Famiglie monogenitoriali e studenti universitari: bandi Cassa Forense in scadenza

23/12/2025

Ai sensi dell'individuazione delle modalità semplificate per l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei dati personali - Regolamento (UE) n.2016/679 (GDPR)
Questo sito non utilizza alcun cookie di profilazione. Sono invece utilizzati cookie di terze parti legati alla presenza dei "social plugin".

Leggi informativa sulla privacy