Sosta senza indennità

Pubblicato il 14 aprile 2006

L’Inps, con la circolare n. 55 del 13 aprile seguito della sentenza della Corte costituzionale n. 121/2006, conferma che ai lavoratori con contratto a tempo indeterminato e parziale (part-time), nella specie verticale, non spetta l’indennità di disoccupazione, né ordinaria con requisiti normali né con requisiti ridotti, per i periodi di inattività. Nello specifico la questione riguarda il tipo di part-time che è definito verticale e si caratterizza per essere concentrato in alcuni mesi dell’anno o in alcune settimane del mese o in alcuni giorni della settimana, al contrario del part-time orizzontale svolto in forma continuativa e ridotta. L’Inps rende noto che nella sentenza 121/2006 costituzionale dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale della normativa che concerne la disoccupazione involontaria, poiché nel lavoro a tempo parziale verticale il rapporto di lavoro prosegue anche durante il periodo di inattività, di conseguenza al lavoratore è assicurata “una stabilità e una sicurezza retributiva, che impediscono di considerare costituzionalmente obbligata una tutela previdenziale della retribuzione nei periodi di pausa della prestazione”. Nel pregresso l’Istituto ha sempre sostenuto, come nella circolare in oggetto, la non indennizzabilità dei periodi di inattività della fattispecie trattata: si veda la circolare 198/1995 oppure il messaggio 253/2003 (diffuso a seguito della sentenza n. 1732/2003 delle Sezioni unite della Corte di Cassazione).

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