Sostituti alluvionati salvi dalle sanzioni per le ritenute omesse

Pubblicato il 13 novembre 2014 E' nella facoltà dell'agenzia delle Entrate decidere di non applicare sanzioni nei confronti dei sostituti di imposta delle zone colpite dall’alluvione avvenuta tra il 10 e il 14 ottobre 2014 e che hanno versato in ritardo le ritenute.

L'informazione arriva da un comunicato stampa del ministero dell’Economia e delle Finanze del 12 novembre 2014, in riferimento a quanto stabilito nel decreto del 20 ottobre 2014, nel quale è stata disposta la sospensione dei termini dei versamenti e degli adempimenti tributari nei territori delle Regioni Liguria, Piemonte, Emilia Romagna, Toscana, Veneto e Friuli Venezia Giulia. Il provvedimento, però, ha escluso dalla sospensione le ritenute che, quindi, sono rimaste soggette a versamento da parte dei sostituti d’imposta.

Qualora detti sostituti si siano trovati nell'impossibilità di effettuare i versamenti delle ritenute nei termini previsti per il mese di ottobre, l'Agenzia potrà valutare la possibilità di non applicare le sanzioni, applicando l’art. 6, comma 5, del D.Lgs. n. 472/1997, che dispone la non punibilità delle violazioni tributarie se sono state commesse per forza maggiore.

CNO: proroga per Genova e Massa Carrara

Il CNO dei consulenti del lavoro si mobilita a favore dei soggetti che esercitano l'attività nei territori della provincia di Genova e di Massa Carrara, recentemente colpiti dalle alluvioni.

Nelle lettere inviate al Presidente del Consiglio, al ministro del Lavoro, al direttore dell'agenzia delle Entrate, al capo dipartimento Protezione Civile e ai prefetti delle due province, i consulenti chiedono la proroga per le vicine scadenze fiscali e contributive nonché l'esonero da sanzioni per eventuali comunicazioni telematiche effettuate in ritardo, tra cui l'UNILAV.
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