Spaccio di lieve entità: reato unico anche con droghe diverse

Pubblicato il 10 novembre 2018

Per le Sezioni Unite penali, la contestuale detenzione di sostanze stupefacenti eterogenee, qualificabile come fatto di lieve entità, integra un unico reato.

Lieve entità del fatto possibile anche con sostanze stupefacenti eterogenee

In materia di sostanze stupefacenti, le Sezioni unite penali della Corte di cassazione hanno spiegato che la diversità di sostanze stupefacenti oggetto della condotta non è di per sé ostativa alla configurabilità del reato di cui disposizione di cui all’articolo 73, comma 5, DPR n. 309/1990 (Testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti).

Quest’ultima – si rammenta - punisce le ipotesi di spaccio che, per i mezzi, la modalità o le circostanze dell'azione ovvero per la qualità e quantità delle sostanze, sono considerati di lieve entità.

E’, infatti, necessario - si legge nel testo della sentenza n. 51063 del 9 novembre 2018 - procedere ad una valutazione complessiva degli elementi della fattispecie concreta selezionati in relazione a tutti gli indici sintomatici previsti dalla suddetta disposizione al fine di determinare la lieve entità del fatto.

No a concorso di più reati

Ne discende che la detenzione, nel medesimo contesto, di sostanze stupefacenti tabellarmente eterogenee, qualificabile nel suo complesso come fatto di lieve entità, integra un unico reato e non una pluralità di reati in concorso tra loro.

Allegati
Condividi l'articolo
Potrebbe interessarti anche

Somministrazione di lavoro: quando non si applica il limite dei ventiquattro mesi

20/03/2026

CNDCEC: aggiornati i modelli di relazione del collegio sindacale per i bilanci 2025

20/03/2026

Filiere agroalimentari e fatturazione elettronica: obbligo del codice CUN

20/03/2026

Tax credit sale cinematografiche, anno 2024: termini per domande

20/03/2026

Risoluzione e fallimento: le Sezioni Unite su concorso e opponibilità

20/03/2026

Credito d’imposta mediazione: domande entro il 31 marzo 2026

20/03/2026

Ai sensi dell'individuazione delle modalitĂ  semplificate per l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei dati personali - Regolamento (UE) n.2016/679 (GDPR)
Questo sito non utilizza alcun cookie di profilazione. Sono invece utilizzati cookie di terze parti legati alla presenza dei "social plugin".

Leggi informativa sulla privacy