Spaccio. La lieve entità porta alla rideterminazione della pena

Pubblicato il 26 giugno 2014 Con la sentenza n. 27619 del 25 giugno 2014, la Cassazione ha accolto il ricorso di due soggetti che erano stati condannati, dai giudici di merito, per detenzione a fini di spaccio di cocaina.

I due, in particolare, avevano lamentato l'eccessività della pena loro applicata.

I giudici di Cassazione hanno deciso di rinviare la causa alla Corte di merito al fine di rideterminare il trattamento sanzionatorio nei confronti dei due alla luce della disposizione più mite, retroattivamente applicabile, per quel che concerne la lieve entità.

In particolare, la Suprema corte ha fatto riferimento all'articolo 73, comma 5 del Dpr 309/1990 per come da ultimo modificato dall'articolo 1, comma 24-ter del Decreto legge n. 36/2014, convertito con modifiche dalla legge 79/2014.
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