Specializzazioni, dalla commissione Giustizia parere favorevole condizionato
         Pubblicato il 20 novembre 2014
        
        La commissione Giustizia della Camera, nella seduta del 19 novembre 2014, ha reso 
parere favorevole, con condizioni, allo schema del Decreto ministeriale Giustizia contenente il 
regolamento per il conseguimento e il mantenimento del titolo di 
avvocato specialista.
Le condizioni della commissione Giustizia
La commissione, in particolare, chiede, tra le altre modifiche, di prevedere:
- che l'avvocato possa conseguire il titolo di specialista 
almeno in due delle aree indicate nella tabella allegata;
- che i 
percorsi formativi siano organizzati 
dal Consiglio nazionale forense, dai Consigli dell'ordine degli avvocati ovvero da enti terzi accreditati dal Consiglio nazionale forense, d'intesa con le associazioni specialistiche e con le Università;
- che per la dimostrazione dell'esercizio assiduo, prevalente e continuativo, dell'attività di avvocato in una delle aree di specializzazione al fine del 
conseguimento del titolo di specialista, il legale debba comprovare di aver trattato 
incarichi professionali rilevanti per quantità e qualità, almeno pari a 
cento nel quinquennio, escluse le cosiddette cause seriali;
-che il 
titolo di specialista possa essere 
mantenuto dimostrando 
incarichi professionali rilevanti per quantità e qualità almeno 
pari a sessanta nel triennio;
- che venga inserita una 
norma transitoria ai sensi della quale anche 
l'avvocato che abbia conseguito nel triennio antecedente l'entrata in vigore del regolamento ministeriale 
un attestato di specializzazione rilasciato all'esito di un corso biennale di alta formazione, possa chiedere al Consiglio nazionale forense di essere ammesso a sostenere la prova finalizzata al conseguimento del titolo di avvocato specialista.