Specializzazioni, dalla commissione Giustizia parere favorevole condizionato

Pubblicato il 20 novembre 2014 La commissione Giustizia della Camera, nella seduta del 19 novembre 2014, ha reso parere favorevole, con condizioni, allo schema del Decreto ministeriale Giustizia contenente il regolamento per il conseguimento e il mantenimento del titolo di avvocato specialista.

Le condizioni della commissione Giustizia

La commissione, in particolare, chiede, tra le altre modifiche, di prevedere:

- che l'avvocato possa conseguire il titolo di specialista almeno in due delle aree indicate nella tabella allegata;

- che i percorsi formativi siano organizzati dal Consiglio nazionale forense, dai Consigli dell'ordine degli avvocati ovvero da enti terzi accreditati dal Consiglio nazionale forense, d'intesa con le associazioni specialistiche e con le Università;

- che per la dimostrazione dell'esercizio assiduo, prevalente e continuativo, dell'attività di avvocato in una delle aree di specializzazione al fine del conseguimento del titolo di specialista, il legale debba comprovare di aver trattato incarichi professionali rilevanti per quantità e qualità, almeno pari a cento nel quinquennio, escluse le cosiddette cause seriali;

-che il titolo di specialista possa essere mantenuto dimostrando incarichi professionali rilevanti per quantità e qualità almeno pari a sessanta nel triennio;

- che venga inserita una norma transitoria ai sensi della quale anche l'avvocato che abbia conseguito nel triennio antecedente l'entrata in vigore del regolamento ministeriale un attestato di specializzazione rilasciato all'esito di un corso biennale di alta formazione, possa chiedere al Consiglio nazionale forense di essere ammesso a sostenere la prova finalizzata al conseguimento del titolo di avvocato specialista.
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